Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 47 V. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO SVILUPPO NORMATIVO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI Fino qui, abbiamo indicato alcuni dei principali elementi presenti nel decreto generale sulla riservatezza emanato dalla Conferenza episcopali italiana: Tunica Conferenza episcopale europea che si è pronunciata in modo simile in questa materia. Ed è proprio su questa iniziativa presa dai vescovi italiani ehe vorrei sof- fermarmi brevemente, prima di avviarmi aile conclusioni. Come possiamo valutare, in termini giuridici, ecclesiali e di rapporta con Tautorità statuale una iniziativa legislativa di questo genere assunta da una Conferenza episcopale? Come situare un’atto normativo del genere nel complesso rapporta tra ordinamenti giuridici, canonico e civile? È stato già ricordato quanto siano disomogenei i rapporti tra Chiesa e Stato nei paesi dell’Unione Europea. Mentre in alcuni casi, il diritto concordatario ri- conosce Tautonomia normativa della Chiesa e il diritto a reggersi nella propria attività secondo il Diritto canonico, in altri casi, invece, il diritto della Chiesa non riceve altro riconoscimento da parte dello Stato che quello puramente statutario. Venendo al nostro argomento: mentre nei primi casi, si potrebbe affermare la non applicabilità della legislazione civile in materia di riservatezza alle istituzioni della Chiesa -com’è stato messo in rilievo dalla dottrina italiana—, nel secondo caso, invece, le istituzioni della Chiesa devono necessariamente applicare la normativa civile, con le agevolazioni in essa stabilite per i gruppi di natura religiosa. E ciô che si sono limitate a fare diverse Conferenze episcopali europee. In ogni caso, il problema pone comunque la domanda su quale atteggiamen- to debba adottare Tepiscopato in questa materia. Quando i rapporti con lo Stato prevedono un’autonomia giuridica della Chiesa, sembra determinarsi la nécessita di una normativa specificamente canonica in proposito, perché il contrario rappresenterebbe un cedimento, da parte dell ’ autorité ecclesiastica, ad un diritto che, in realtà rappresenta un dovere: la difesa dei diritti della Chiesa, tra cui T intégrité delTordinamento canonico a la salvaguardia della propria autonómia. Ma anche nei casi in cui Tordinamento canonico non abbia un simile riconoscimento da parte dello Stato, ritengo ehe non sia banale ehe la rispettiva autorité ecclesiastica -la Conferenza episcopale del paese- procéda ad un proprio auto- nomo sviluppo normativo del can. 220 CIC, di ristretta osservanza in ambito canonico. Penso che, in questo modo, come ricordava il Papa nelTudienza alla Commissione degli Episcopati della Comunitá Europea (COMECE), la Chiesa apporta un proprio contributo per raggiungere quel “primo compito d’ogni société” che è la tutela delTautentica “dignité umana e il bene comune ehe, come afferma il Concilio Vaticano II, si concretizza ‘neü’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle