Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 43 mente immutate la disciplina canonica comune, le materie pattizie, e il proprio diritto particolare canonico sviluppato negli anni precedenti dalla CEI nelle materie richiamate dalla norma. Il Decreto rappresenta, dunque, uno sviluppo nor- mativo originario nell’ambito giurisdizionale proprio della CEI che, secondo il can. 448 § 1 CIC, comprende le Chiese particolari della propria nazione. Veniamo ad esaminare, quasi telegraficamente, alcuni dei principali elementi della norma 2.1. Finalità della norma L’ art. 1 ° del Decreto dichiara direttamente lo scopo della nonna: “La presente normatíva è diretta a garantire ehe l’acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati (di seguito denominati “dati personali”) relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolgano nel pieno rispetto dei diritto della persona alia buona fama e alia riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico". Come si è già indicato, la protezione canonica della norma riguarda tutte le persone fisiche, e non solo i propri fedeli. Inoltre, aile generiche categorie di “enti ecclesiastici” e di “aggregazioni ecclesiali” possono essere anche ricondot- ti tutti i restanti soggetti, con o senza personalità giuridica, esistenti ali’interno della giurisdizione concessa alia Conferenza episcopale, ai quali viene cosi riconosciuto un diritto a tutelare la buona fama e la riservatezza.27 Più problematico è, invece, determinare se tra le “persone ehe entrano in contatto con i medesimi soggetti” siano o menő comprese le persone non fisiche.28 2.2. Strumenti di gestione II Decreto della CEI riguarda direttamente la gestione di dati concernenti i “registri” dei sacramenti o di altri “fatti concernenti l’appartenenza o la parteci- pazione ecclesiale” (art. 2, § 1); i “documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali” (art. 3, § 1); gli elenchi e schedari impiegati “per lo svolgimento delle attività istituzionali, stru- mentali e promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canonico” (art. 4 § 1). Rispetto di questi strumenti: il Decreto generale cerca di stabilire il contenuto dei diritto protetto, l’attività dei soggetti responsabili, la comunicazio- ne dei dati, nonché il diritto di accesso ai dati, di correzione, integrazione e can- cellazione. In maniera diversa-perché si íratta di strumenti ehe rivestono natura differente-, il Decreto si occupa anche di alcuni aspetti concernenti la diffusione di dati tra27 Cf. Redaelli, II decreto generale (nt. 15), 179 s. 28L’art. 1 della Legge 675/1995 “garantisce altresi i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”, il che, invece, sembra fuori della Direttiva N. 95/46 dei Parlamente Europeo e dei Consiglio: la differenza risulta anche dalla distinta denominazione delle legge italiana e della Direttiva europea.