Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

44 JUAN IGNACIO ARRIETA mite gli “annuari” diocesani e di altro genere, contenenti dati istituzionali necessa- ri -quindi sottratti alia disposizione del soggetto- per individuare enti o titolari di funzioni di rappresentanza legale o personale addetto (art. 8 § 1), e prende quindi in considerazione i bollettini e i fogli informativi, nei quali possono venir registrati “gli eventi più significativi della vita e dell’attività degli enti ehe li pubblicano”, a meno ehe gli “interessati chiedano di evitame la divulgazione” (art. 8 § 2). 2.3. La posizione giuridica del gestore-responsabile Il comma terzo deU’art. 2 dei Decreto CEI indica che la “responsabilità della tenuta dei registri -e lo stesso si applica, secondo l’art. 3 § 1, agli archivi- spetta di norma al soggetto cui è conferito il govemo deli’ente al quale i medesimi ap- partengono (di seguito denominato “responsabile dei registri”), salvo quanto di­sposto dal Codice di diritto canonico o dagli statuti; alio stesso soggetto spetta di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche in materia e di co- ordinare l’attività degli eventuali collaboratori”. Una questione più complessa, perô, è quella di stabilire con precisione chi possa essere ritenuto a questi effetti canonicamente responsabile di un elenco o schedario. II primo comma del art. 4 si limita ad indicare ehe gli elenchi e gli schedari sono strumenti ordinari per lo “svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all’ordinamento canoni­co”, e il comma successivo afferma che i “predetti soggetti hanno il diritto di te­nere elenchi” ecc. per lo svolgimento delle proprie attività. Ora, la suddetta affermazione dei diritto è unicamente rivolta agli enti eccle­siastici che agiscono in maniera istituzionale, o riguarda piuttosto tutti i fedeli cristiani e corresponsabili diretti della missione della Chiesa? È necessario rice- vere un qualche incarico ecclesiale ehe comporti la gestione di dati per essere soggetto alia normatíva del decreto?29 In altri termini, il Decreto generale CEI ri­guarda soltanto 1’amministrazione ecclesiastica o concerne anche le spontanee iniziative dei fedeli? A mio modo di vedere, è vera questa seconda parte deli’alternativa: il Decre­to riguarda, in termini complessivi, l’attività di tutti i fedeli avente scopo eccle­siale, e non soltanto quella specifica dell’amministrazione: tutti sono vincolanti all’osservanza della norma canonica della Conferenza. E tuttavia, è anche vero che nell’impiego di dati nelle iniziative ecclesiali dei singoli fedeli la legislazio- ne civile dovrà essere ugualmente osservata. II responsabile dei registro o dell’archivio “è tenuto all’osservanza delle nor­me canoniche riguardanti la diligente custodia -le norme di protezione ehe ven- gono indicate-, l’uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali” (art. 6 § 1); deve anche provvedere alie condizioni di tipo materiale-e anche di natura in- formatica- richieste dalla norma per la conservazione di registri ed archivi, per la gestione e per la trasmissione di dati. Tra i suoi primi doveri c’è quello di acco­29 Cf. Redaelli, II decreto generale (nt. 15), 182—183.

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