Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
42 JUAN IGNACIO ARRIETA L’altra importante difficoltà, cioè, il previo assenso scritto degli interessati, è stato anche messo da parte col Decreto Legislative dell’ 11 maggio 1999, n. 135. In esso è contenuta una eccezione ai requisiti generali riguardanti il trattamento di dati sensibili rispetto dei “dati relativi agli aderenti aile confessioni religiose in cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli arti coli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti die con riferimento a finalité di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempre- ché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati”. Non è possibile soffermarci adesso nella considerazione particolareggiata di quest’ultima modifica della legge. Vanno perô rilevati, soprattutto, tre concrete indicazioni ehe derivano dalla norma. In primo luogo, la delimitazione dei trattamento eccezionale alie sole confessioni religiose ehe abbiano allacciato particolari rapporti di natura pubblica con lo Stato italiano, e ehe sembrano meritare, quindi, dallo Stato una particolare af- fidabilità. La seconda, per cui si restringe il trattamento dei dati all’ambito puramente intemo alla confessione e in rapporta alle sue specifiche finalité: vale a dire, un ambito rispetto al quale la circolazione dei “dato sensibile” non puô ritenersi di alcun rischio. E terzo, e di non minore rilievo, come si vedrá, la norma richiama le singole confessioni al dovere di dettare opportune regole in cui vengano rispettate quelle minime garanzie di “privacy” a cui lo Stato non vuole rinunciare per i propri cit- tadini: e in questo la modifica alla legge italiana segue la strada suggerita dalla Direttiva dell’Unione Europea del 1995. In seguito avremo l’opportunité di riflettere suile conseguenze di questi tre segnali provenenti dalla legge italiana ehe, a mio giudizio, rappresentano l’implicito riconoscimento del pluralismo e dell’integrazione di ordinamenti giuridici, nonché della nécessité -sentita dallo Stato con non minore intensité-, di una bilatéralité di discipline in materie come questa che direttamente incidono sui bene comune. Penso che l’autorité ecclesiastica ne debba prendere atto con altrettanta responsabilité. Ma tomiamo adesso, una volta tracciato il contesto della legislazione civile, all’esame delle Disposizioniper la tutela deldiritto alla buona fama e alla riser- vatezza promulgate con Decreto generale della Conferenza episcopale italiana. 2. Il contenuto dei Decreto generale della Conferenza episcopale italiana Come si è gié detto, il Decreto generale della CEI in materia di tutela della ri- servatezza appare formalmente come sviluppo particolare del can. 220 CIC: non come esigenza della legislazione statuale. Inoltre, il Decreto dichiara esplicita-