Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 41 Va precisato, ad ogni modo, ehe una parte della dottrina fece subito notare che la Legge N. 675 non poteva essere di applicazione alla Chiesa cattolica.24 Infatti, si diceva, ehe la legge italiana sulla “privacy” non poteva essere applicata al nor­male trattamento dei dati personali che avviene comunemente nei registri, archi­vi, schedari etc. sottoposti aile leggi della Chiesa, proprio perché ciô rappresen- tava una esigenza deli’autonómia delPordinamento proprio della Chiesa cattoli­ca riconosciuta sulla base dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 1 e 2 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense sotto- scritto il 18 febbraio 1984. Il richiamo al principio di autonómia risultava, a mio giudizio, pertinente, e le sue implicazioni possono essere di utilité anche al di là della concreta situazione italiana. Su questo, torneremo più avanti. C’è da aggiungere ehe, negli anni successivi, la legge italiana di riferimento N. 675 è stata più volte modificata —a causa delle nuove Direttive dell’Unione ma anche per esigenze emergenti dall’attuazione della legge— arrivando com- plessivamente ad una migliore sintonia con le eccezioni proposte nel 1995 dalla Direttiva comunitaria riguardo le organizzazioni religiose. Le modifiche aile quali mi riferisco hanno prodotto un duplice risultato. Si è aggirata, in primo luogo, l’esigenza iniziale dell’autorizzazione del Ga­rante della “privacy”. Ciô è avvenuto con due provvedimenti del 1997: uno de­stinato ad esonerare le associazioni o fondazioni a carattere religioso dal requisi­to della previa notifica al Garante,25 relativamente ai dati dei propri associati e alle finalité delle relative associazioni. L’altro, di maggiore entité, e successiva- mente rinnovato in varie occasioni, secondo il quale le confessioni e le comunità religiose venivano autorizzate dal Garante,26 anche senza specifica richiesta, al trattamento dei relativi dati sensibili dei propri membri per il perseguimento del­le finalité legittimamente indicate nei rispettivi statuti o norme costitutive. 24 Cfr. G. Chizzoniti, Prime considerazioni sulla legge 675 del 1996 "Tutela delle persone e di altrí soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ”, in Quaderni di diritto e politica ec­clesiastica, ( 1997) 2,381; Marano, Diritto (nt. 13), 312 ss. La rivista “Ex Legge” ha seguito da vicino lo sviluppo della normatíva italiana: védi la nota di C. Redaelli, Ultime novità in mate­ria di riservatezza dei datipersonali (privacy), in Ex Legge 2 (1999), 73-75; Id, Evoluzione del­la normatíva sulla privacy, in Ex Legge 3 ( 1999), 60-68; Id, 11 decreto generale della CEI sulla 'privacy’, in Ex Legge 4 ( 1999), 66-70; Id. Privacy: misure minime di sicurezza, in Ex Legge 1 (2000), 72. 25 ’Tuori dei casi di cui alfarticolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando: ... 1) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, re­ligioso o sindacale, owero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalité lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalité hanno contatti regolari con 1’associazione, la fondazione, il co­mitato o 1’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisi- zione dei consenso, ove necessario” (art. 7, 5-ter, 1, della Legge 675 /1996, introdotto con D.Lgs n. 255 dei 28 luglio 1997). 26 dei 28 novembre 1997.

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