Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 37 clesiastico, destinato a favorire Pattività degli uffici delle istituzioni della Chiesa cattolica. Si traita di un decreto abbastanza tecnico, ehe comprende una ventina di articoli. Ho esaminato concretamente quello del vescovo di Osnabrück, del 27 luglio 1994. Vediamo alcune delle sue caratteristiche più singolari. In primo luogo, il decreto vescovile -che si présenta come sussidiario rispet- to ad altre norme civili o canoniche direttamente applicabili (art. 1,4°)— è rivolto aile istituzioni ecclesiastiche la cui attività intende favorire. Riguarda, dunque, l’attività della diocesi stessa-della sua curia-, delle parrocchie, fondazioni ecclesiastiche e associazioni parrocchiali, della Caritas tedesca, delle associazioni diocesane della Caritas, le loro suddivisioni e associazioni particolari, cosi corne l’attività delle altre corporazioni ecclesiastiche, opere pie, istituzioni, fondazioni e altri enti ecclesiastici, indipendentemente dalla loro forma giuridica (art. 1,2°). Questo primordiale scopo amministrativo dei decreto —favorire l’attività degli uffici- emerge a più riprese nel testo come titolo per legittimare la richiesta (art. 7,1°) e il rilevamento di dati (art. 9,1°), la loro registrazione, modifica e utilizzo (art. 10, 1°), nonché la trasmissione dei dati ad uffici ecclesiastici (art. 11, 1°) o non ecclesiastici (art. 12, 1°). In secondo luogo, il decreto del vescovo di Osnabrück propone due condizio- ni per una lecita elaborazione dei dati personali: anzitutto, ehe vi sia un’autorizzazione dalla legge civile o canonica; e quindi, il consenso scritto e previamente communicato da parte dell’interessato, il quale dev’essere anche avvertito delle conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 3). All’interessato viene comunque riconosciuto il diritto a chiedere di essere informato riguardo i propri dati personali registrati e circa il fine della registrazione (art. 13, 1°). E tuttavia, il decreto impone il divieto di divulgare i dati quando ciô compromettesse Pordinario adempimento dei compiti dell’ufficio ehe regi- stra, o quando Pinformazione pregiudicasse il bene ecclesiale o costituisse un pericolo per la sicurezza o Pordine pubblico, o quando i dati o la loro registrazione dovessero rimanere segreti a causa di una norma o delle loro intrinseche caratteristiche, o per proteggere un prevalente interesse legittimo di terzi (art. 12,3°). Infine, in terzo luogo, il decreto prevede ehe il vescovo istituisca un garante per la protezione dei dati nell’ambito della diocesi, incarico di durata triennale, ehe puô essere rinnovato (art. 16, 1°). Il garante svolge la sua attività, con indi- pendenza ed autonómia, sottoposto unicamente alla legge civile e canonica (art. 16,3°), avendo soprattutto il compito di vigilare suli’adempimento delle disposi- zioni dei decreto e delle altre disposizioni sulla tutela dei dati, con la possibilità di suggerire eventuali miglioramenti (art. 17,1°). A tale scopo, il decreto prevede Pobbligo di collaborazione col garante di tutti gli uffici e soggetti sottoposti alla normatíva episcopale (art. 17,2°). Il garante è sottoposto a particolari doveri nel compimento della sua attività (art. 16), e gli si affida il dovere di denunciare le ir- regolarità di ogni genere di cui possa venire a conoscenza (art. 18).