Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 33 siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazio- ne di tali dati, ha avuto 1’effetto di delineare in materia il regime giuridico quadro deirUnione Europea, al quale necessariamente devono adeguarsi le rispettive leggi nazionali. Non mi soffermo adesso nell’analisi ehe meriterebbe questa Direttiva dell’Unione Europea del 1995. Devo, comunque, rilevare due riferimenti della norma -in realtà, gli unici fatti in modo esplicito- all’uso di dati personali per fi­nalité religiose. Il primo cenno è contenuto nel considerando n. 35 della Direttiva, e consiste nel riconoscimento del “rilevante interesse pubblico” attuato nel “trattamento di dati personali da parte di pubbliche autorité per la realizzazione degli scopi, pre- visti dal diritto costituzionale o dal diritto intemazionale pubblico, di associazio- ni religiose ufficialmente riconosciute”. Si tratta, a mio parere, di una menzione importante, sia per il contenuto che viene segnalato -l’interesse pubblico di que­sto specifico trattamento di dati-, sia per la contestualizzazione giuridica di natu­ra costituzionale e intemazionale,13 ehe non pub ehe venire implicitamente in- contro alia posizione della Chiesa cattolica in tali ambiti. Il secondo riferimento ai dati di natura religiosa, contenuto nel 2° comma dell’art. 8 della stessa Direttiva dell’Unione Europea, riguarda il regime partico- lare da applicare a un determinato genere di enti -tra cui le organizzazioni di na­tura religiosa- nel trattamento dei “dati sensibili” che direttamente li riguardano : i dati sull’appartenenza religiosa, per esempio, quando vengono adoperati ail’interno della confessione della quale si fa parte. In questi casi la stessanorma- tiva deirUnione prevede un regime particolare come eccezione al divieto gene- rale di raccolta di “dati sensibili”. Infatti, tenendo conto che per una organizzazione con caratteristiche deter­minate, i “dati sensibili” che specificamente la identificano non rischiano di di- ventare aH’intemo dell’organizzazione stessa un fattore discriminatorio delle persone, la direttiva europea prevede l’esonero per queste organizzazioni dal di­vieto generale di impiegare tali dati. Detta eccezione, tuttavia, awiene soltanto nell’ambito delle finalité e scopi previsti dalla legge per dette organizzazioni, “e a condizione ehe riguardi unicamente i suoi membri e le persone che abbiamo contatti regolari” con l’organismo “a motivo di suo oggetto e ehe i dati non ven- gano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate”. La norma del citato art. 8, 2° della Direttiva UE aggiunge perb una seconda importante condizione all’esonero delle organizzazioni di tendenza-come pub essere una confessione religiosa- al rigido divieto di trattamento dei “dati sensi­bili”: 1’impiego da parte dei 1’organizzazione stessa di osservare le dovute garan­13 Cf. V. Marano, Diritto alia riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note suli ’applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1998/1, 309 ss.

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