Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
34 JUAN IGNACIO ARRIETA zie nel trattamento dei suddetti dati. La Direttiva subordina, in definitiva, l’esonero all’esistenza, alfintemo della rispettiva organizzazione, di una regola- mentazione sül trattamento dei dati in grado da garantire adeguatamente i diritti ehe vengono comunque riconosciuti alla persona. Cio rappresenta, com’é owio, una esplicita chiamata in causa di coloro che, nelle rispettive organizzazioni -nel nostro caso, la Chiesa cattolica-, hanno la possibilité e il dovere di stabilire questo genere di garanzie. Per il momento, lasceremmo qui la considerazione del diritto dell’Unione Europea. Vediamo, d’altra parte, di considerare brevemente cio che, nell’ordine legislative, awiene nella Chiesa cattolica a questo riguardo. III. L’ ATTEGGIAMENTO DELL’ EPISCOPATO EUROPEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA “PRIVACY”, E IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI Come è stato ricordato -e in seguito avremmo l’opportunité di considerarlo ancora in maniera più approfondita- la disciplina codiciale in tema di protezione della riservatezza si è limitata ad enunciare, quasi all’ultimo momento dei lavori di revisione,14 il diritto fondamentale della persona alia propria intimité nel can. 220 del Codice latino, e successivamente nel can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Mancano invece altre norme che, a livello universale, sviluppino per tutta la Chiesa il suddetto diritto fondamentale. Per alcuni autori, cio rappresenta un aspetto lacunoso della normativa codiciale, o forse 1’insufficiente sensibilité per queste tematiche al momento della promulgazione del Codice,15 il che suggeri- rebbe, l’opportunité di una futura normativa comune per tutta la Chiesa a protezione e per lo sviluppo di questo diritto. Per altri, invece, il mancato sviluppo normativo del can. 220 CIC non è altro ehe una manifestazione del principio di sussidiarietá e della volonté del legislatore codiciale di riservare alie istanze inferiori -soprattutto, ma non unicamente, alie Conferenze episcopali- gli even- tuali sviluppi normativi al riguardo.16 In vérité, anche se nel Codice di diritto canonico non esiste alcuna investitura esplicita delle Conferenze episcopali per legiferare in argomento, va anche rile- vato ehe un interessamento da parte di queste risulta, quanto menő, “dalla logica” del Codice. A mio modo di vedere, ciô emerge da una considerazione com14 Cf. Cauteruccio, II diritto (nt. 7), 40. 15 Cf. C. Redaelli, II decreto generale della CEI suttá “privacy”, in Quaderni di diritto ecclesiale 14(2001) 175. 16 D. MOGAVERO, Diritto alia buonafama e alia riservatezza e tutela dei dati personali, in Ius Ecclesiae 12 (2000) 590.