Folia Canonica 5. (2002)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO

COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEI PATRIARCHI 301 universale, perché - salvo alcuni casi determinati dal diritto - questa potestà si li­mita al territorio del patriarcato. Nei confronti dei fedeli della chiesa patriarcale il c. 101 defïnisce la potestà dei patriarca come potestas immediata nei casi in cui il patriarca agisce come ordinarius loci;2' in al tri casi il patriarca, in situazione di regime ordinario, esercita tale potestà attraverso i vescovi, ma a stretto rigore della parola potremmo pariare anche in altri casi di una potestas immediata, come ce lo dimostra il CCEO c. 83 §2 riguardo alia visitazione canonica dei pa­triarca.21 22 La limitazione della potestà del patriarca al territorio della Chiesa patriarcale e la defmizione di questo territorio, come anche dei rapporti con la gerarchia e i fedeli ehe vivono sia dentro ehe fiiori dei territorio, hanno rappresentato una dél­lé questioni più discusse durante il periodo della preparazione dei CCEO. Ce lo dimostra, fra l’altro, anche la situazione che venne a crearsi durante l’ultima ses­sione plenaria della PCCICOR nei giomi tra il 3 ed il 15 novembre 1988; sabato 5 novembre quindici membri della Plenaria presentarono la seguente petizione: “I sottoscritti propongono ehe la questione dell’estensione della giurisdizione pa­triarcale su tutti i fedeli della Eclesiaswi iuris anche fuori i limiti del territorio del Patriarcato, sia discussa prima di tutto, ed abbia una soluzione prima di procedere ad altre questioni.”23 La petizione fu quindi presentata alla Segreteria di Stato per farla pervenire, quanto prima, al Santo Padre. Successivamente la decisione papale fu comunica- ta al Vice-presidente deli’Assembla in data 10 novembre 1988: ’’Relativamente alla “Mozione” del 5 c. m.; sottoscritta dalla “Plenaria di codesta Commissione” riunita in questi giomi, compio il venerato incarico di comunicar- Le ehe il Santo Padre autorizza l’Assemblea a discutere sulla istanza fatta, ma te­nendo fenno quanto hanno deciso i Concili ecumenici, ehe hanno previsto la giu­risdizione patriarcale solo nei territorio del Patriarcato e in particolare quanto ha stabilito il Concilio Vaticano II, che non ha accolto la richiesta di estendere taie giurisdizione fuori dei confini del Patriarcato. E’ necessario che l’Assemblea presenti al Santo Padre un progetto di Codice in tutto conforme sia alie tradizioni orientali sia alie decisioni Conciliari. Tuttavia per le Chiese ehe si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori dei territorio delle medesime, il Santo Padre sarà lieto di considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate dai Sinodi con chiaro ri­21 CCEO c. 101 - Patriarcha in propria eparchia, in monasteriis stauropegiacis itemque in locis, ubi nec eparchia nec exarchia erecta est, eadem iura et obligationes habet ac Episcopus eparchialis. 22 CCEO c. 83 § 2. Patriarcha potest gravi de causa et de consensu Synodi permanentis ali­quam ecclesiam, civitatem, eparchiam per se aut per alium Episcopum visitare et tempore hu­ius visitationis omnia, quae in visitatione canonica Episcopo eparchiali competunt, peragere. 12 Nuntia 29(19 ) 27.

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