Folia Canonica 5. (2002)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO
302 CYRIL VASIL ferimento alle norme del Codice ehe si ritenesse opportuno specificare con uno “ius speciale” e “ad tempus”.24 Dopo questa risposta la Plenaria ha proseguito i lavori nello stesso spirito di serena fiducia nel Supremo Pastore e di fedeltà alle sue direttive. Pertanto tutti gli sforzi dei Membri sono stati rivolti a definire un Codice, da presentare al Santo Padre, «in tutto conforme sia alle tradizioni orientali sia alle decisioni conciliari». E’ stato rimandato a dopo la promulgazione dei Codice orientale 1’intento di fare proposte concrete relative ad un possibile «ius speciale» per le Chiese ehe ne avessero bisogno.”25 Nella formulazione dei rispettivi canoni era necessario armonizzare alcuni fattori ed alcune dichiarazioni teologiche correlate.26 • Assicurazione della posizione paritaria fra le Chiese orientali e la Chiesa latina.27 • La dichiarazione dei Vaticano II asserente ehe “si procéda in tutto il mondo alia tutela e ali’incremento di tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli”28 perché le Chiese orientali “fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata”.29 • II desiderio della conservazione dei patrimonio liturgico.30 • Aggregazione della gerarchia costituita fuori dei territorio della Chiesa patriarcale.31 24 Nuntia 29(1989) 27. 25Nuntia 29(1989)28. 26 Cf. Nuntia 2{\916) 23 e 19(1984) 12. 27 OE 3. “Esse quindi godono di pari dignità, cosi ehe nessuna di loro prevale suile altre per ragione di rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo (cf. Mc 16,15), sotto la direzione del ro- mano pontefice.” 28 OE 4. 29 OE 1. 30 OE 6. “Sappiano e siano certi tutti gli orientali che sempre possono e devono conservare i loro legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e che non si devono introduire mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso.” 31 OE 7. “Dovunque si costituisce un gerarca di qualche rito fuori dei confini dei territorio patriarcale, a norma dei diritto esso riamane aggregato alia gerarchia dei patriarcato dello stesso rito.”