Folia Canonica 5. (2002)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO
300 CYRIL VASIL tota Ecclesia patriarchali constituere aut potestatem suam alicui ad universitatem casuum delegare}5 Per quanto riguarda 1’origine di questa potestà, il canone ripete ehe tale pote- stà compete al patriarca a norma dei canoni e delle legittime consuetudini. In questa formulazione viene solo riconfermata la principale distinzione esistente fra l’origine del primato e dell’episcopato ehe sono di istituzione divina13 * * 16 e fra la potestà patriarcale che è “per divina provvidenza”17 un risultato del legittimo sviluppo delle strutture ecclesiastiche codifícato in seguito attraverso le legittime consuetudini e le norme canoniche. Con il termine potestas ordinaria et propria si indica nel diritto canonico la potestà che è annessa dal diritto stesso a qual- che ufficio (a differenza della potestà delegata che è concessa alla persona stessa non mediante un ufficio) e ehe il suo detentore esercita in nome proprio.18 La caratteristica specifica della potestà del patriarca è rappresentata dal fatto ehe la sua potestà è “personale” in maniera esclusiva. Infatti nel c. 78 § 1 si proibi- sce la nomina del vicario19 per l’intera chiesa patriarcale, oppure la delega di tale potestà a qualcuno per la totalità dei casi. La ratio legis di tale normatíva sta nell ’ esplicita volontà di impedire la possibilità del conferimento della potestà patriarcale a una persona che non sia stata eletta dal sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale e alla quale non sia stata concessa la communio ecclesiastica dal Romano Ponteflce.20 Da questa normatíva che proibisce al Patriarca potestatem suam alicui ad universitatem casuum delegare, possiamo comprendere come un’applicazione della clausola nisi aliter iure espresse cavetur dei generale c. 988 § 1-2 ehe riguarda la delegazione o subdelegazione della potestà esecutiva. Se volessimo definire in maniera “negativa” il potere dei patriarca, possiamo dire ehe non si tratti di potestas suprema (spettante solo al concilio ecumenico e al Romano Pontefice — capo dei collegio dei vescovi), non si íratta né di potestas 13 CS cann. 240 § 1,241. —Nie. I, can. 6; Constantinop. I, can. 2; S.C. de Prop. Fide, (C.G.), 17 feb. 1772; (C.G.), 15 sep. 1777. * Syn. Sciarfen. Syrorum, a. 1888, cap. VII, art. Ill; Syn. Alexandrin. Coptorum, a. 1898, sect. Ill, cap. I, art. Ill; Syn. Armen., a. 1911, 182. 16 Cf. CCEO c. 43 sul Romano Pontefice e c. 178 sul vescovo. Inoltre cf. la dichiarazione del Vaticano II sulla costituzione gerarchica della Chiesa e specialmente sulfepiscopato in Lumen Gentium 18: “Questo sacrosanto sinodo .. .insegna e dichiara ehe Gesù Cristo, pastore etemo, ha edificato la santa chiesa e ha mandato gli apostoli come egli stesso era stato mandato dal Padre (cf. Gv 20,21) e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero fmo alla fine dei tempi pastori nella sua chiesa. Affinché lo stesso episcopate fosse uno e indiviso, préposé agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabili il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione.” 17 Lumen Gentium 23. l8Cf. CCEOc. 981, CICC.131 §§1-2. 19 CS c. 241 utilizzava il termine syncellus e non il “vicario”. II gruppo di studio della PCCICOR ha scelto attuale termine per indicare la potestà ordinaria, esercitata non nel nome proprio, ma come potestà vicaria. 20Cf. Wu/Uia 22 (1986) 58.