Folia Canonica 5. (2002)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO

294 CYRIL VASIL la fedeltà alle genuine tradizioni orientali e le differenti situazioni che esistevano tra le Chiese orientali anche riguardo alle norme disciplinari che sono state intro- dotte nel corso dei secoli a seguito delle varie circostanze storiche. Nella ricerca di un cosi delicato equilibro il coetus De Sacra Hierarchia della PCCICOR,5 fra gli orientamenti per la revisione dei canoni de Patriarchis et Synodi, stabili il principio secondo cui il nuovo codice non avrebbe dovuto prefiggersi tanto di stabilire chi rappresenta la suprema istanza nella chiesa patriarcale, ma sempli­cemente avrebbe desiderato determinare chiaramente le competenze e i limiti sia del sinodo ehe del patriarca.6 In questo senso fu deciso - in linea di massima - ehe al sinodo sarebbe spettata la competenza di legiferare per tutta la chiesa pa­triarcale e ehe il sinodo dei vescovi sarebbe divenuto il supremo tribunale della chiesa patriarcale, mentre la potestà amministrativa sarebbe spettata al patriarca e il sinodo dei vescovi avrebbe partecipato ad essa attraverso il sinodo perma­nente.7 Dunque, vediamo adesso più dettagliatamente come sono stati concretamen- te realizzati i suddetti principi nei rispettivi canoni del CCEO. II. Potestà amministrativa nella chiesa patriarcale La potestà ehe viene utilizzata più frequentemente nella vita della Chiesa è quella amministrativa. Questa potestà è subordinata alla potestà legislativa per­ché i singoli atti amministrativi suppongono l’esistenza della legge e l’applicano nei casi concreti. La legislazione canonica orientale precedente al CCEO, il motu proprio Cleri Sanctitati (CS) nel c. 248, determinava il modo di realizzare alcuni tra i più im­portanti atti del potere amministrativo, come: l’erezione, la soppressione, l’unione o la divisione delle province e delle eparchie, il trasferimento dei metro- politi e dei vescovi da una sede all’altra, l’accettazione delle dimissioni dei ve­scovi, la nomina dei vescovi ausiliari e dei vescovi coadiutori.8 II patriarca pote- va porre tali atti soltanto con il consenso del sinodo patriarcale (il Synodus pa­triarchális). Altri atti della potestà amministrativa, come per esempio l’erezione, la soppressione o il cambiamento degli esarcati, potevano essere realizzati dal 5 Pontificia Comissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo. 6 “Sans affirmer explicitement qui entre le Patriarche et le Synode représente la «superior instantia» il y aurait à procéder d’une façon pragmatique, et à déterminer clairement les com­pétences des Synodes”, in Nuntia 2 (1976) 50 7 “Il revient au «Synodus Episcoporum» de «leges ferre« pour tout le patriarcat, et que ce­lui-ci soit le «Supremum Tribunal» du Patriarcat (selon les compétences dans les canons du «de processibus») et que celui-ci participe à l’administration ordinaire (qui revient au Patriar­che, président de tous les Synodes) à travers le Synode permanent”, in Nuntia 2 (1976) 50. 8CS c. 248 § 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom