Folia Canonica 5. (2002)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Cyril Vasil: Modificazioni nell'estensione della potesta dei Patriarchi identificazione dei limiti della loro competenza amministrativa secondo il CCEO

COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEI PATRIARCHI 295 patriarca solo con il consenso del sinodo permanente.9 NelPambito della PCCICOR, trattando i singoli canoni, alPinizio (25 marzo - 5 giugno 1976), il gruppo di studio si orienté verso il trasferimento dei summenzionati due paragrafi del CS c. 248 nella sezione de Synodis, perché cosi risultasse più chiaramente ehe gli atti contenuti in essi fossero stati veri atti sinodali e non gli atti dei patriarca con il consenso dei sinodo.10 Più tardi (18-22 gennaio 1977) si discusse sulla formula- zione dei canone ehe avrebbe dovuto specificare quali atti amministrativi doveva- no essere riservati al sinodo dei vescovi. Nella formulazione dei testo, peré, le opi­nioni dei consultori divergevano diametralmente. Alcuni consultori sottolineava- no ehe il testo proposto lasciava potestà troppo ampia al patriarca e ne chiedevano una sua limitazione. Altri consultori, invece, erano propensi a lasciare alcuni atti ben determinati ffa le competenze dei patriarca.11 Nella prolungata discussione fu- rono percio presentate le opposte opinioni, ma infine la maggioranza dei consulto­ri - prendendo in considerazione ehe i precedenti canoni avevano riservato al sino­do dei vescovi quasi hitte le competenze legislative e tutta la potestà giudiziaria — cominciô ad essere disposta piuttosto a negare la potestà amministrativa al sinodo dei vescovi limitandola a pochi e singoli casi.12 Secondo l’attuale CCEO c. 110 §4, gli atti amministrativi non competono al sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale, a meno che per determinati atti il Pa­triarca non abbia stabilito diversamente, oppure che dal diritto comune alcuni atti siano riservati allô stesso Sinodo e fermi restando i canoni che richiedono il consenso del Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale. Fra vari tipi di atti amministrativi, dal diritto stesso è riservata al sinodo la ri- mozione di alcuni degli ufficiali del tribunale ordinario della chiesa patriarcale, cioè - corne risulta dal CCEO c. 1063 §2 - del suo preside, dei giudici, del pro- motore della giustizia e difensore del vincolo.13 9CS c. 248 §2. 10 “... le Groupe d’Étude s’orientait alors vers la solution de transférer les aa. 1 et 2 à la sec­tion de Synodis en sorte que les actes qui y sont contemplés deviennent d’authentiques actus synodales et non plus seulement des actus patriarchae ex consensu synodi”, I. Zuèek, Canons De Synodo Ecclesiae Patriarchalis, in Nuntia 7 (1978) 35. 11 “Quelques Consulteurs firent remarquer que, à leur avis, ce text accordait trop d’autorité au patriarche. Ils demandèrent donc une limitation ultérieure.... D’autres Consulteurs au con­traire désiraient que certains actes indiqués... restent du domaine des compétences du Patriar­che”, ZU2EK, Canons (nt. 10), 36. 12 “la majorité des consulteurs, vu que les aa. précédents ont réservés au Synode presque tou­tes les facultés législatives et toutes les facultés judiciaires, penchait plutôt vers une négation du pouvoir administratif du Synode des Évêques, limitant à un minimum nécessaire les cas re­levant de la compétence du Synode même”, ËuÈEK, Canons (nt. 10), 37. 13 CCEO c. 1063 § 1. Patriarcha erigere debet tribunal ordinarium Ecclesiae patriarcha­lis a tribunali eparchiae Patriarchae distinctum. § 2. Hoc tribunal proprium praes idem, iudices, promotorem iustitiae, defensores vinculi aliosque necessarios administros habeat a Patriarcha de consensu Synodi permanentis nomi-

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