Folia Canonica 5. (2002)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "Tra Chiesa universale e Chiesa particolare", Budapest, 2nd February 2002 - Adriano Garuti: Origine e natura dei patriarcati

ORIGINE E NATURA DEI PATRIARCATI 257 vilegi delle tre sedi patriarcali in base alla loro apostolicità petrina, presentando detti privilegi come una partecipazione al primato dei Vescovo di Roma: ogni giurisdizione sopra-episcopale è vicaria romani pontificis. E anche quando rico- nobbero le sedi apostoliche di Costantinopoli e di Gerusalemme, considerarono Roma la ‘Sedes apostolica’ per eccellenza e l’origine delle sedi apostoliche delPOriente. Tale concezione, prevalente nella teológia e nel diritto dei secoli successivi, fu assai diffusa nei dibattiti dei Vaticano I. Al Vaticano II fu espressamente inse- rita nel proemio dello schema preparato dalla Commissione per le Chiese orien­tali; ma dopo i dibattiti in seno alia Commissione centrale, non figurô più nel te­sto discusso nella fase conciliare, nel quale si diceva ehe vanno salvaguardati i diritti e privilegi dei patriarchi ‘iuxta antiquas traditiones et synodorum oecume- nicarum decreta’. La stessa formulazione restera nel testo definitivo, con la sola precisazione ehe si tratta delle antiche tradizioni di ciascuna Chiesa. Con questa variante non sembra comunque risolta la questione. Facendo un confronto con il can. 216,52 del Motu proprio Cleri sanctitati, nel quale si parlava di riconosci- mento e di concessione della potestà patriarcale da parte della Santa Sede, il Frost sottolinea come nel testo conciliare si affermi la costituzione del patriarca- to come fatto storico e invece di riconoscimento da parte della sola persona del Papa si parii di riconoscimento da parte degli antichi concili ecumenici.18 Sembra perô più realistico ammettere, con il P. Zuzek, che non si è trattato di una esplicita concessione, né di una esplicita conferma della Sede Apostolica, bensi di un riconoscimento almeno tacito di diritti consuetudinari; e poiché tali diritti in ultima analisi non hanno valore se non con il consenso del Romano Pon- tefice, si puo dire che essi sono stati da lui ‘concessi’.19 Ma anche dal punto di vista dogmatico non appare plausibile la spiegazione deH’origine della potestà patriarcale mediante il ricorso ad una rinuncia da parte dei singoli vescovi ad alcuni loro poteri. Per ammissione dello stesso de Vries, nel patriarca risiederebbe “il potere episcopale nella sua intera pienezza; mentre esso è limitato negli altri vescovi a lui sottoposti nel suo patriarcato a favore del patriarca stesso”.20 Ora una simile limitazione puô essere effettuata soltanto dal capo del collegio episcopale o comunque in base a norme da lui approvate, alio stesso modo ehe i poteri episcopali, conferiti sacramentalmente nella consacra- zione, possono essere attualizzati in concreto esercizio solo in virtù della ‘comu- nione gerarchica’ con lo stesso capo dei collegio. 18 Cf. F. FROST, Patriarcat, in Catholicisme, G. MATHON-G.-H. Baudry (par), vol. X, Pa­ris 1985,801-802. 19 Cf. I. ZuZek, Animadversiones quaedam in decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholi­cis, in Periodica de re morali, canonica liturgica 55 (1966) 278. 20 de Vries, Ortodossia (nt. 9), 26.

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