Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi
164 PIERO AMENTA partire dal settembre dei 2000, a seguito di un carteggio con la Segreteria di Stato sulla normatíva da applicare in una causa di nullità delF ordinazione proveniente dalla Francia. E’ stato questo caso a suggerire 1’abbozzo di una idea ehe pian piano hapreso corpo e consistenza. Dopo vari schemi, sottoposti ad esame e revisioni sia per la lingua che per i contenuti, già nel dicembre successivo la Congrega- zione inviava un primo testo in Segreteria di Stato la quale, a norma dell’art. 156 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, chiedeva ehe il testo fosse inviato al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e, successivamente, alia Congrega- zione per la Dottrina della Fede. Dopo aver armonizzato il testo con le osserva- zioni prodotte dal Pontificio Consiglio e dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il testo definitivo è stato inviato nuovamente in Segreteria di Stato per il nulla osta, concesso il 25 settembre 2001. II decreto di promulgazione è dei 16 ottobre successivo, XXIII anniversario dell’elezione di Giovanni Paolo II al supremo pontificato. Ne è stata disposta la pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis, come anche su Notitiae, periodico ufficiale della Congregazione.3 I. LA DISCIPLINA PRECEDENTE In materia di dichiarazione di nullità della sacra ordinazione, almeno fino al Codice dei 1983, öltre alle norme del Codice abrogato, erano vigenti le Regulae Servandae, già menzionate (cfr. nota 1), ehe la Congregazione dei Sacramenti emano nel 1931, a firma di quel grande giurista e processualista ehe fu il card. tenza propria della Congregazione (es. artt. 62 e 63), ma che risulta limitata dalla competenza assegnata al Dicastero della Dottrina della Fede. Percio, in questa materia, la competenza della CCDDS sembrerebbe estesa a tutta la Chiesa cattolica. Non è cosl, invece: stando alie pre- scrizioni della stessa Costituzione Apostolica, la competenza dei Dicastero della Disciplina dei Sacramenti sarebbe in materia limitata alia sola Chiesa Latina. Infatti, 1’art. 58, § 2, combinato con Tart. 56, dispone ehe la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali “sive quoad personas sive quoad res” è limitata solo dalla competenza della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti : il limite èperà circoscritto alla sola materia della dispensa su matrimonio rato e non consumato. Ergo, a stretto rigore di logica giuridica, rimane integra la competenza di quel Dicastero per le Chiese Orientali per la materia ehe ri- guarda la dichiarazione di nullità dell’ordinazione e la competenza dei Dicastero dei Culto divino rimane limitata, di conseguenza, alia sola Chiesa Latina. Ne consegue ehe la nuova normatíva emanata dalla CCDDS è per la trattazione dei casi di sacerdoti di rito latino. Cio non toglie ehe la Congregazione per le Chiese Orientali possa adottare, per i casi di sacerdoti di rito orientale, la stessa normatíva o, come accade nella prassi, inviare i casi alia CCDDS perché essa li tratti secondo la propria prassi, collatis consiliis (cf. art. 17 P.B.) con la stessa Congregazione per le Chiese Orientali, operando cosi un atto di delega implicita alia trattazione dei suddetti casi. 3 Decreto Ad satius con annesse Regulae Servandae, in AAS, vol. XCIV, 2002,292-300; Notitiae, n. 1 dei 2002,15-26.