Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Piero Amenta: La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullita dell'ordinazione: commento e primi rilievi

DICHIARAZIONE DI NULLITA DELL’ORDINAZIONE 165 Michele Lega, allora Prefetto del Dicastero. II testo delle Regulae era preceduto dal Decreto Ut locorum Ordinarii, che informava, tra l’altro, che le norme redat- te dalla Congregazione erano state successivamente approvate in sede di Con- gregazione Plenaria, il 29 maggio del 1931 e confermate dal papa Pio XI, nell’udienza concessa il 9 giugno successivo, data della pubblicazione del De­creto con annesse Regulae Servandae. Le Regulae non facevano altro che dar seguito al prescritto del can. 1993, § 3 Cici 7, in cui si parlava di “previo processo informativo”, compiuto a cura dei tri- bunale della diocesi competente, ehe successivamente doveva essere inviato alia Congregazione per 1’esame, qualora quest’ultima avesse deciso, già dalla pre- sentazione del libello, di trattare il caso disciplinae tramite, invece ehe iudiciario ordine (can. 1993, § 1 Cici7). II Codice, percio, stabiliva in materia una duplice possibile procedura: a) anzitutto una procedura giudiziaria. Nel qual caso la Congregazione stes- sa, alia quale doveva essere inviato il libello, rimetteva la causa al tribunale della diocesi d’incardinazione del chierico orante perché la trattasse osservando le prescrizioni dei Codice in materia processuale, fmo alia sentenza definitiva, compresa la possibilité dell’appello (cfr. can. 1998, §§ 1 e 2 Cicl7). Il Codice non presentava un modello di processo speciale per questa materia, bensi pre- scriveva ehe fossero adattate alia materia le relative prescrizioni in materia ma­trimoniale.4 Si trattava, in pratica, per il tribunale diocesano, di applicare i canoni dei giudizio contenzioso ordinario (sectio I, De iudiciis in genere, cann. 1556ss), combinati con quelli del tit. XX-De causis matrimonialibus (cann. 1960-1992), salve quelle prescrizioni strettamente attinenti alia materia matrimoniale (ad es. : alcuni canoni dell’art. II — De inspectione corporali). b) una procedura di carattere disciplinare o “amministrativo ”. Tralasciando per ora di fare precisazioni sulla qualificazione di «amministrativo», ci limitia- mo a dire ehe il Codice abrogato prescriveva ehe, a seguito della presentazione dei libello fatta alia competente Congregazione,5 “Sacra Congregatio definit utrum causa iudiciario ordine an disciplinae tramite sit pertractanda” (§ 1 dei can. 1993). Lo abbiamo già ricordato. Nel caso percio ehe fosse stata scelta la via disciplinare, la questione veniva rimessa al tribunale della Curia di competenza, perché fosse prodotto un processo informativo da inviare nuovamente alia Con­gregazione perché dirimesse la questione (can. 1993, § 3) pronunciandosi per la nullité o la validité. 4can. 1995C/C17; cfr. Decreto Ut locorum Ordinarii, 9 iunii 1931, in AASXXIII, 1931, 457: “Ea omnia, quae tum in Sectione Prima huius partis, tum in peculiari titulo de processu in causis matrimonialibus sunt dicta, servari etiam debent, congrua congruis referendo, in causis contra sacram ordinationem”. 5 Quella dei Sacramenti, escludendo i casi di defectus substantialis ritus sacri, di compe­tenza del Sant’Uffizio, cfr. can. 1993, § 1.

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