Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Natale Loda: La formula sicut pater et caput relativa al Patriarca mel c. 55 CCEO e le sue implicanze giuridiche
LA FORMULA SICUT PATER ET CAPUTNEL C. 55 CCEO 119 Patriarca di govemare la sua Chiesa con armonia e senso di responsabilità ehe si esprime anche con atti giuridici. Si è propensi a ritrovare il riferimento nel Diritto romano-bizantino non corne mera ipotesi di lavoro, confronte e rimando sottostante, avendo presente le origini, la storia, la tradizione e la cultura. Seppure l’unità dei due termini non sia stato associato, tuttavia si evidenzia il nesso esistente tra la figura patema ehe esprime un potere familiare ed il caput che esercita poteri pubblici. L’esercizio della potestas ma anche dell’imperium da parte del Patriarca ha perô una connotazione ehe supera il piano meramente giuridico secondo quella visione storico-romanistica e con la conseguente concettualità politi- co-economica inerente, parlandosi ora secondo un orizzonte ehe è espressamen- te teologico-giuridico e mistico-spirituale nell’applicazione di quella categoria tipica ecclesiale, ma pure giuridica, della pastoralità. Il Patriarca come titolare di potestas e di patria potestas in quanto pater et caput ha essenzialmente un’autonómia che si esprime nei confronti della Chiesa patriarcale e della propria Eparchia (disgiuntamente su altro piano) operandosi cosi uno spostamento da parte del CCEO: se per il Diritto Romano era il paterfamilias (e per similitudine il Patriarcha) soggetto sui iuris (anche nel caso un paterfamilias non avesse avuto unafamilia), ora nella legislazione ecclesiale il Patriarca è pater et caput di una Chiesa ehe è qualificata sui iuris (secondo la defini- zione canonica predefinita) rispetto ali’Universa Ecclesia.5* La titolarità della potestas da parte del Patriarca esprime un’omologia di con- dizione potestativa nei confronti dei Populus Dei e gli altri Patres familiarum ehe sono i Vescovi, mentre i Christifideles sono assimilati ai Filii,58 59 anche se ormai non si resti nella concezione romanistica in senso stretto. Ulteriori spunti sono offerti dal rapporte tra Patriarca come pater et caput ehe eserciti l’autorità e le potestà come diaconia per l’edificazione del Regno di Dio e per il conseguimento dei fini della Chiesa a cui presiede, ed i Christifideles affi- dati quali persone dotate di diritti-doveri radicati nel Battesimo e quindi fonda- mentali.60 La figurazione del Patriarca come pater et caput esprime certamente non un mero aspetto funzionale ma riporta nell’espressione delpascerec alla pastoralità Gijsen, Assen 1982,32-62. Ancora si vedano le interessanti intuizioni di H.U. von Balthasar, laddove nelle qualità paterae rivede la caratterizzazione del principio del sacerdizio, 182 e ss. 58 Cfr. c. 27-28 circa le Chiese sui iuris. 59 Si puo applicare l’affermazione di Giustino (C.I: 6,26,11 ) per cui “Padre e figlio si inten- dono quasi una stessa persona” legandosi alia considerazione della patria potestas. G. Lobrano, Pater et Filius eadem persona. Per lo studio della "Patria Potestas ", I, Milano 1984. Nella prospettiva conciliare: Bafuidinsonii, Le ‘munus regendi ’ (nt. 48), 40. 60 In tale ultimo senso H. Pree, Esercizio della potestà e diritti dei Fedeli, in Ius Ecclesiae 11 (1999), 7-39.