Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

58 RAFFAELE COPPOLA porta la cancellazione dal registro della Chiesa di provenienza, in quanto non è possibile avere parte contemporaneamente in due Chiese, fra le quali sia intervenuto reciproco riconoscimento. Di conseguenza, ogni membro esercita l’elettorato attivo e passivo esclusivamente nella Chiesa e quindi nella denomi- nazione di iscrizione, ad eccezione degli incarichi a livello nazionale, ai quali un fratello o una sorella possano essere chiamati anche dalla denominazione di provenienza”. Ma, affrontando il tema della “collaborazione territoriale”, già negli atti della sessione congiunta tra il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste e l’Assemblea dell’UCEBI del 1990, all’art. G si prende atto ehe “la collaborazione territoriale si verifica già da tempo a vari livelli, anche se spesso in maniera non continua- tiva,...”. Quindi si raccomanda:- aile Chiese locali battiste, metodiste e valdesi di ricercare, iniziare o appro- fondire tutte le possibilità di collaborazione...;- aile chiese battiste di riflettere sui propri statuti o regolamenti locali affinché in essi si possa comprendere la piena comunione e partecipazione di membri metodisti e valdesi, consentendo loro di mantenere la propria identità deno- minazionale...;- aile chiese locali metodiste di riflettere sulla possibilità di prendere l’iniziativa affinché il Sinodo inserisca nel regolamento ehe le riguarda, accanto alla prevista ricezione fra i membri comunicanti di membri battisti, la conserva- zione della loro qualificazione denominazionale;- alla commissione discipline delle chiese metodiste e valdesi di predisporre uno studio sulla possibilità di conservare la propria identità denominazionale da parte di membri battisti accolti a pieno titolo all’intemo delle Chiese lócali valdesi e metodiste; inoltre sulla possibilità di inserire nel consiglio di circuito una rappresentanza dell’associazione regionale delle Chiese battiste. Quindi, nella 2° sessione congiunta del 1995, si dà mandato agli esecutivi di predisporre delle convenzioni tipo per la destinazione di pastori alla cura congiunta di due o più Chiese ehe attuano la collaborazione territoriale ovvero a Chiesa di denominazione diversa da quella nei cui ruoli essi sono iscritti. Le convenzioni dovranno specificare 1’ impegno del pastore/pastora all’osservanza leale della disci­plina della Chiesa in cui serve e l’impegno degli esecutivi a riconoscere piena efficacia, anche per la propria denominazione, ai provvedimenti relativi all’eserci- zio dei ministerio adottati dalla denominazione di origine.5 Anche questi rapporti, poiché si svolgono tra Chiese diverse, ma confessio- nalmente omogenee, presentano uniformità di carattere e sono contraddistinti dal dato dell’intercomuni one corrente tra i singoli operátori. 5 Atti della 2° sessione congiunta dell’Assemblea generale dell’UCEBI e del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, art. F/95. Tali convenzioni non sono state più stipulate per le difficoltà d’individuare un modello valido erga omnes, quindi per la ritenuta rigidità del modello.

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