Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
In questi rapporti, siano essi istituzionalizzati o meno nel senso prima specificato, i soggetti, collettivi od individuali ehe vi danno luogo, si riconosco- no gli uni con gli altri quella posizione e quelle prerogative e qualità specifiche ehe ciascuno di essi assume aU’intemo dei rispettivo ordinamento ecclesiastico. A titolo esemplicativo appare ovvio, infatti, ehe tra Chiese riformate-presbite- riane, siano esse collegate o meno in organismi interecclesiastici, le qualità di fedele o di ministro vengono reciprocamente riconosciute in base aile norme degli ordinamenti specifici della Chiesa cui i soggetti appartengono. In merito, il patto d’integrazione globale tra le Chiese valdesi e metodiste, approvato dalla Conferenza metodista e dal Sinodo valdese nel 1975 e concernente le Chiese valdesi e metodiste in Italia, si âpre con l’affermazione del riconoscimento tra valdesi e metodisti: 1- (riconoscimenti metodisti) Le Chiese e la conferenza metodiste si riconoscono nelle caratteristiche del movimento e delle Chiese valdesi quali le attestano la loro storia e la collabora- zione nella testimonianza protestante in Italia. 2- (riconoscimenti valdesi) Le Chiese e il sinodo valdesi si riconoscono nella testimonianza all’Evangelo resa in Italia dalle chiese metodiste e, con gratitudine al Signore, ricevono il loro contributo di esperienza, di pensiero e di impegno evangelistico. Nello stesso documento viene individuata la disciplina generale comune “nella normazione contenuta nella DV/1974, ehe consente aile discipline metodiste di continuare a sussistere e ad evolversi corne regolamentazione propria ed autonoma ail’interno dell’ordinamento valdese relativamente aile Chiese locali metodiste ed al loro tipico collegamento costituito dal circuito, nonché per il loro inserimento nelle strutture distrettuali e nel Sinodo”.6 Tuttavia il reciproco riconoscimento avviene anche a livello dei soggetti della Chiesa, intesi proprio come membri di Chiesa, di cui il PI/1975 dà una definizione al punto 10: “tutti i membri di Chiesa iscritti nei registri rispettivi quali valdesi o metodisti conservano la loro identità confessionale senza ehe ciö abbia ad influire sulle loro prerogative spirituali e diritti ecclesiastici, ivi compreso quello di accedere a qualsiasi carica od essere eletto a qualsiasi deputazione sia in sede locale, secondo i rispettivi regolamenti disposti per le Chiese locali di cui fan parte, sia ad altri livelli territoriali secondo le discipline comuni”. Lo stesso puö dirsi per i rapporti correnti tra Chiese ortodosse autocefale, quantunque differenti e risalenti nel tempo siano gli strumenti normativi ad hoc. Possiamo dunque concludere che il dato dell’omogeneità confessionale costituisce il presupposto dei reciproco riconoscimento dei rispettivi ordinamenti ecclesiastici e della conseguente posizione ehe i soggetti reciprocamente si riconoscono in questa categoria di rapporti. TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 59 6 Patto d’integrazione Globale Tra le Chiese Valdesi Metodiste, punto n.6.