Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Péter Szabó: Forma canonica dei matrimoni misto CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali

256 PÉTER SZABÓ sacerdote. Tra le proposte di modifica, per evitare equivoci, nacque la proposta di sostituire il termine ministri sacri con sacerdotes. La Commissione invece respinse il suggerimento per “lasciare una possibilité più ampia per le esigenze delle diverse Chiese”. Come osserva C. Pujol, commentatore di OE, ciö ehe la Commissione intendeva dire con queste parole non risulta chiaro, è chiara pero la posizione definitiva dei Concilio.6 Il CIC c. 1127, § 1 paria già deli’intervento del ministro sacro (interventus) e non soltanto della sua presenza (presentia), come si legge nel testo conciliare, fonte dei canone. Considerando questo fatto, sembra errata la sopraddetta opinione, secondo la quale sarebbe sufficiente anche la presenza passiva di un diacono cattolico per 1’assistenza valida. II cambio dell’espressione presentia con quella di interventus è spiegabile appunto colfintenzione di prescrivere una collaborazione attiva.7 La dottrina latina, invece, è Iungi dal rendere possibile 1’identificazione esclusiva dell’interventus ministri sacri con la benedizione sacerdotale. Infatti, con 1’espressione “minister sacer” si intende chiunque abbia ricevuto 1’ordine sacro, cioè diacono, presbitero e vescovo, siano essi cattolici o ortodossi. L’assistenza del ministro sacro - come è evidente anche da una presa di posizione significativa dell’tier della codificazione che verra citata più avanti - non si restringe necessariamente all’impartire la benedizione liturgica. Questo fatto non viene modificato neanche dalla terminológia del Codice orientale, citata più sopra. Infatti, in rapporte con la determinazione più esatta del contenuto dell’inter- vento, venne espressamente rigettata la proposta ehe intendeva dichiarare la benedizione quale elemento indispensabile dell’assistenza. La risposta data a questo suggerimento è molto significativa anche per il nostro problema. L’iden- tificazione dell’assistenza dei ministro sacro coll’impartire la benedizione ve- niva respinta per essere questa una particolarità del rito orientale.8 Il testo di OE 18 e cosî anche del CIC c. 1127, § 2 provoca invece una contraddizione interna ehe a prima vista è difficile da capire.9 Si tratta di una 6 “Quibus verbis, quid significare voluerit Commissio non constat, sed votum Concilii est clarum”; Pujol, Decretum (nt. 3), 129. 7 In tale senso: V. PlNTO (a cura di), Commento al Codice di diritto canonico (Studia Urbaniana 21), Roma 1985, 661-662. 8Propositum est ut in § 2 additur: «... requiritur praesentia ministri sacri assistentis et benedicentis...». Consultoribus additio non placet, quia res pertinet ad peculiaritatem ritus orientalis; cf. Communicationes 10 (1978) 97 (corsivo nell’originale). 9 Considerato ehe il deer. OE al tempo della sua redazione era indirizzato alle sole Chiese orientali cattoliche, non sembrerebbe del tutto convincente nemmeno la spiegazione, secondo la quale nell’insistenza di usare l’espressione più generale (interventus ministri sacri) dobbiamo vedere l’intenzione della maggioranza latina nel Concilio di difendere la loro tradizionale visione della cosa. Infatti, da una parte il decreto all’inizio non li riguardava, dali’altra, se fosse stata dominante una tale maniera di affrontare le cose, allora questa mentalità avrebbe avuto un influsso più evidente anche su altri punti.

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