Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Péter Szabó: Forma canonica dei matrimoni misto CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali

FORMA CANONICA DEI MATRIMONI MISTI CIC/CCEO 255 ristabilire la situazione pastorale e giuridica vigente nella tradizione orientale fino all’entrata in vigore del CA e di favorire la stabilité e la santità del matrimonio, riconoscendo la validité del matrimonio misto con cristiani orto- dossi, celebrato nella Chiesa ortodossa. Quindi, secondo quanto affermato, se il matrimonio viene celebrato davanti a un assistente cattolico, la condizione di validité del matrimonio è l’osservanza di tutti i requisiti della forma canonica. La semplificazione effettuata da OE 18 si limita esclusivamente al caso in cui il matrimonio avvenga davanti a un sacerdote ortodosso.4 Visto pero ehe una tale assistenza senza facolté sia molto inverosimile, ed anche se si verificasse, trattandosi di un errore comune, il matrimonio sarebbe valido (cf. CIC c. 144), qui di seguito possiamo limitare la nostra attenzione alla persona e aile maniéré di assistenza dei ministro sacro. Infatti, questo problema, öltre alla sua dimensione ecumenica, viene sottolineato anche dal fatto ehe nella Chiesa cattolica stessa appare con forza sempre più rinnovata l’esigenza di rendere presente più marcatamente l’aspetto sacro del matrimonio. IL LA MODALITÀ DELL’ INTERVENTO E LO STATO ONTOLOGICO DEL MINISTER SACER (CICC. 1127, § 1) La stabilité dei matrimoni misti con parte orientale puo notevolmente dipendere da quanto la normatíva cattolica sia in grado di prendere in conside- razione il rispettivo ordinamento acattolico. Sotto questi aspetti sembra ehe tra il diritto latino e quello orientale ci siano differenze per il momento non trascurabili. Nel diritto orientale viene stabilito non solo il carattere sacro dell’assistente (minister sacer), ma si richiede anche l’aspetto sacro âtWatto stesso, compiuto per suo tramite (ritus sacer seu benedictio). Inoltre, tra gli ordini sacri, la benedizione è riservata al sacerdos, cioè il vescovo o il presbitero. Secondo il CCEO c. 828, § 1, sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza di un sacerdote al quale è stata conferita la facolté di benedire il matrimonio... Questo rito, come spiega il § 2 dello stesso canone, si ritiene sacro con 1’intervento stesso dei sacerdote ehe assiste e benedice.5 È da notare ehe giá durante la formulazione di OE 18 vi fu una vivace discussione circa il riferimento a un ministro sacro o concretamente a un 4 J. Prader, II matrimonio in Oriente ed in Occidente (Kanonika 1), Roma 1992, 136. 5 Ancora più fortemente di carattere orientale è il testo di un recente documento della Sede Apostolica: .. .Nella tradizione orientale il sacerdote, öltre ad assistere deve benedire il matrimonio. Benedire significa fungere da vero ministro dei sacramento, in virtu della sua potestà di santificazione sacerdotale...', in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione per l’applicazione de lie prescrizioni liturgiche del CCEO, Città del V aticano 1996, n. 82, 66.

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