Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Péter Szabó: Forma canonica dei matrimoni misto CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali

254 PÉTER SZABÓ questo brano conciliare - prima di tutto per la frase “presentia ministri sacri” — ha suscitato nuove discussioni, le quali sono tutt’oggi vivaci nella letteratura canonica. I. DlSPOSIZIONI NORMATIVE E LORO CONTRASTANTE INTERPRETAZIONE La norma conciliare (OE 18) contemplante la forma dei matrimoni misti celebrati con parti orientali è ripresa con lievi modifiche dal diritto latino. Secondo il c. 1127, § 1 «... se la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro sacro, con l’osservanza delle altre norme stabilite dal diritto». Nel CCEO c. 834. § 2, norma orientale parallela, la discordanza dal testo conciliare è già più sensibile, in quanto questo canone, in sostituzione dell’espressione generica interventus ministri sacri, parla di una benedictio sacerdotalis, come condizione di validità. In riferimento all’interpretazione del § 1 dei c. 1127 CIC le opinioni degli autori sono Iungi dall’essere collimate. Secondo il parere della maggioranza TOE in riferimento ai matrimoni misti celebrati con parti acattoliche orientali, ha abolito tutti i termini di validità riguardanti la forma canonica. In questo senso Luigi Chiappetta afferma: “Il ministro sacro - vescovo, presbitero, diacono - puo essere sia cattolico ehe ortodosso. Non è necessaria alcuna carica o delega, per cui puo essere scelto dagli stessi contraenti. Non si richiede neppure un’assistenza attiva, a norma del can. 1108, § 2, anche se pastoralmente opportuna. Giuridicamente è sufficiente la sola presenza.”* 3 Per conseguenza, in caso di un matrimonio misto con parte orientale, la celebrazione sarebbe valida anche davanti a un diacono cattolico, non munito di facoltà, anzi tale matrimonio sarebbe valido anche se il diacono fosse presente come spettatore passivo senza impartire la benedizone. Altri rifiutano aspramente questo modo di vedere. L’interpretazione appena riferita - dicono - si basa sui significato proprio delle parole e non tiene conto del fine della legge e dei motivi ehe hanno indotto il legislatore ad introdurre questa forma speciale. L’unico fine della normatíva conciliare è quello di canonica di celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità; per la validità è sufficiente la presenza dei sacro ministro {praesentia ministri sacri), osservando le altre prescrizioni dei diritto» (OE 18). 3 L. CHIAPPETTA, II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale, Roma 1990, n. 964, 327; similmente: C. Pujol, Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium Ecclesiarum». Textus et Commentarium, Romae 1970, 132.

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