Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO

CAUSA EFFICIENS DEL MATRIMONIO 247 Nei commentari di diritto matrimoniale e negli studi direttamente riguardanti il terna in questione (specialmente quelli i cui autori sono specialisti di diritto canonico orientale) si avvertono - in generale - due linee, due modi di spiegare queste differenze.40 La prima linea,41 costatando ehe «la definizione offerta dal CCEO in verità ritrae la percezione ed il modo di vedere mistico, spirituale e teologico ehe è prédominante e caratteristico della mentalità orientale»,42 sottolinea più la dimensione sacramentale dei matrimonio che quello creazionale o contrattuale. Una delle ragioni della prevalenza di questa dimensione si trova già nel fatto ehe l’Oriente e i grandi commentatori bizantini del s. XII hanno adottato la definizione dei matrimonio attribuita a Modestino (coniunctio maris et feminae et consortium totius vitae, divini et humani iuris communicatio),43 che esalta più la sacralità del matrimonio che la sua dimensione giuridica.44 Facendo poi riferimento ai Padri Orientali (greci e siriaci - specialmente Clemente Alessandrino)45 si mostra una visione del matrimonio non più come relazione bilaterale, ma piuttosto «triangolare, in cui Dio con i coniugi, nella Sua Chiesa, ha personalmente la Sua parte».46 In altre parole si tratterebbe di un patto a tre: tra i nubenti e Dio, cosî ehe «a sigillare il patto matrimoniale sono Benedictus XII, a. 1341, prop. 100, Armenorum, damn. (CIC Fontes, n. 40); S. C. de Prop. Fide, instr. ad Vic. Ap. Constantinopoli, 1 oct. 1785 (CIC Fontes, n. 4607). 40 N.B. sembra ehe queste due correnti esistono (o meglio coesistono) già da almeno due secoli; le avverte ed in modo schematico le présenta un canonista orientale Giuseppe Papp-Szilâgyi nel suo Enchiridion: «Ministrum Sacramenti Matrimonii prout reliquorum Sacramentorum, Orientales Sacerdotem esse tenent, quam sententiam eruditissimi quoque Theologi Latini propugnarunt, juxta quorum sententiam Materia hujus Sacramenti est consensus mutuus, Forma vero preces per Sacerdotem qua Ministrum prolatae, [...]. Non desunt tamen etiam inter Orientales, qui ipsos contrahentes Ministros esse Matrimonii tenent, atque juxta hos Materia hujus Sacramenti est consensus conjugum mutuus, forma vero, verba quibus consensum suum mutuum in Matrimonium de praesenti declarant» (J. Papp-Szi- lágyi, Enchiridion luris Ecclesiae Orientalis Catholicae, M.-Varadini 1862, 411). 41 La quale si avverte per es. negli scritti citati in seguito scritti di: Onorato Bucci, Emilio Eid, Rene Metz, Enrique Vivo de Undabarrena o Joseph Vadakumcherry. 42J. VADAKUMCHERRY, II diritto matrimoniale nei codici orientale e latino, in K. Bharanikulangara (a cura di), II Diritto Canonico Orientale neU’ordinamento ecclesiale (Studi Giuridici 34), Città dei Vaticano 1995, 155. 43 D. 23,2,1. Pietro Lombardo e altri adottano la definizione di Ulpiano dalle Istituzioni di Giustiniano (Inst. 1,9,1). Cf. sopra, nt. 7. 44 Cf. E. Vívó de Undabarrena, El matrimonio: sacramento y contrato (estudio compa- rado), in Acta Symposii (nt 31), 582-583; E. Eid, II matrimonio nel diritto delle Chiese Orientali, in La definizione essenziale giuridica dei matrimonio. Atti del colloquio romani- stico - canonistico (13-16 marzo 1979), Roma 1980, 109-110. 45 Cf. O. BUCCI, Per la storia del matrimonio cristiano fra eredità giuridica orientale e tradizione romanistica, in II matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali (Studi Giuridici 32), Città del Vaticano 1994, 43M4. 46 Eid, Il matrimonio (nt. 44), 115.

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