Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO

244 JANUSZ KOWAL Nella Chiesa latina, si considera abitualmente che sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alia Chiesa il loro consenso. Nelle liturgie orientali, il ministro del sacramento (chiamato “Incoronazio- ne”) è il presbitero o il vescovo ehe, dopo aver ricevuto il reciproco consenso degli sposi, incorona successivamente lo sposo e la sposa in segno dell’alleanza matrimoniale”.28 Bisogna aggiungere subito che questo testo è stato cambiato nella successiva editio tipica Latina dal 1997,29 come si avverte comparando i rispettivi testi, ma anche veniva indicato nelle “Corrigenda di contenuti” pubblicate separatamen- te. II nuovo testo recita: Secondo la tradizione latina sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento dei Matrimonio esprimendo davanti alia Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese orientali, i sacerdoti, vescovi o presbiteri, sono testimoni dei reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento.30 In questo contesta, prima cioè dei cambiamenti decisi durante la preparazio- ne delPedizione del Catechismo in lingua latina, sorgevano e sorgono le domande circa il significato specifico delle affermazioni contenute nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e nel Catechismo della Chiesa Cattolica - domande ehe si pongono soprattutto per conoscere meglio la diversité di comprensione e di espressione della vérité che necessariamente deve essere la stessa per tutti i matrimoni naturali e tutti i matrimoni sacramentali. Come è visto, allora, il ruolo dei consenso delle parti ed in conseguenza il ministro dei sacramento dei matrimonio nella tradizione orientale? III. Causa efficiens nelle tradizioni Orientali II c. 817 dei CCEO, il primo nell’articolo dedicato al consenso matrimoniale corrisponde al c. 1057 dei Codice latino, ma a prima vista sembra esprimere una posizione dei tutto diversa. II canone spiega, infatti, ehe § 1. Il consenso matrimoniale è l’atto di volonté con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio, tralasciando pero 1’affermazione presente nel c. 1057 CIC ehe 28 Catechismo della Chiesa Cattolica, Casale Monferrato 1993, n. 1623. 29 Catechismus catholicae ecclesiae. Editio tipica Latina, Città dei Vaticano 1997. 30 Catechismo della Chiesa Cattolica, Corrigenda di contenuti, Libreria Editrice Vaticana [senza data], n. 1623. Il carattere in corsivo proviene daU’originale e segnala le parole che sono state cambiate.

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