Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO

CAUSA EFFICIENS DEL MATRIMONIO 245 L’atto che costituisce {facit) il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili. Da una parte - corne mette in rilievo P. Urbano Navarrete - «è certo che per la validità del matrimonio si richiede che sia celebrato fra persone giuridica­mente abili e ehe lo scambio dei consensi sia manifestato legittimamente, cioè osservando la forma canonica. Quindi sembrerebbe ehe la clausola che potrebbe aver motivato l’omissione di tutto il principio sia proprio quella che afferma la causalité del consenso».31 D’altra parte, visto ehe nel § 2 dello stesso c. 817 viene ribadita l’assoluta nécessité dei consenso, dicendo che «Il consenso matrimoniale non puö essere supplito da nessuna potesté umana», sembra ehe questa nécessité non è prospet- tata, come nella tradizione occidentale, sotto il punto di vista della sua causalité efficiente «ma sotto altre prospettive, ehe si avvertono in modo particolare nella sintesi giuridico - teologica della dottrina sui matrimonio che intentano presen- tare i due Codici nel primo canone del trattato».32 Questo primo canone, cioè il can. 776 del CCEO recita: §1.11 patto matrimoniale, fondato dal Creatore e strutturato di sue leggi, mediante il quale l’uomo e la donna stabiliscono tra loro, con irrevocabile consenso personale, il consorzio dell’intera vita, per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli. § 2. Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti da Dio a immagine dell’unione indefettibile di Cristo con la Chiesa e sono quasi consacrati e irrobustiti dalla grazia sacramentale. Tra le differenze ehe corrono tra questo testo e quello dei corrispondente can. 1055 §1 del C/C,33 bisogna al nostro scopo indicare una separazione (o distinzione) ehe il CCEO introduce trail matrimonio nella suarealtácreazionale, contemplato nel §1, e quello sacramentale trattato nel §2. In questo modo, purtroppo, non rimane molto chiaro il fatto ehe il sacramento del matrimonio viene effettuato formalmente, cioè amministrato e ricevuto, nel momento della legittima manifestazione dell’irrevocabile consenso personale delle parti. Anzi, il 2° paragrafo sembra prendere in considerazione sia il matrimonio in fieri ehe 31 U. NAVARRETE, Différente essentiali nella legislatione matrimoniale dei Codice latino e dei Codice orientale, in Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesia­rum Orientalium, 24-29. IV. 1995, Kaslik-Liban 1996, 287. 32 Ibidem. 33II can. 1055 § 1 del CIC recita: «Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alia procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignité di sacramento».

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