Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali
FORMA CANONICA NEI MATRIMONI MISTI 213 HI. LEGISLAZIONE VIGENTE: RAFFFORZARE CIÖ CHE AVVICINA 1. Sarebbe da passare in rassegna, prima di tutto, il nuovo clima in oui si svolgono le relazioni ecumeniche, propizio al fatto che diminuiscano le distanze e si rafforzi cio che avvicina. Una manifestazione che avvicina e rafforza si puö incontrare nel Direttorio Ecumenico del 1993, già citato; 1’ Accordo teologico-pastorale tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Chiesa Valdese, del 1997 e del 2000;31 gli incontri ecumenici abituali del Romano Pontefice nei suoi viaggi apostoliéi.32 Segno anche di questo nuovo clima “ecumenico” è la disciplina sulla forma canonica dei matrimoni misti. Alcuni avrebbero voluto semplicemente la sua soppressione, o ehe si esigesse solo per la liceità, ritornando in questo modo alla situazione precedente, a Trento. Tuttavia si mantenne la sua obbligatorietà, corne già abbiamo indicato: sia per non ricadere nei matrimoni clandestini, sia per assicurare la celebrazione religiosa del matrimonio. In principio, il legislatore preferisce la celebrazione davanti a un ministro di una o altra Chiesa, in accordo con la natura sacramentale dei matrimonio. Ammette, perö, il matrimonio in forma civile, anche con la puntualizzazione del testo sottoscritto tra Cattolici e Valdesi in Italia: “Il matrimonio ‘civile’, nel senso generalmente inteso dai cattolici è quello contratto da due fedeli ehe non vogliono o non possono sposarsi in ‘chiesa’ e quindi si sposano ‘in municipio’, per cui questo matrimonio avviene in disaccordo con la loro chiesa ehe non lo ritiene valido. Quando, invece, il matrimonio ‘in forma civile’ avviene con il consenso della Chiesa cattolica, esso è valido ed è sacramento”.33 Conviene tener presente, pertanto, che è facoltà del Vescovo diocesano circoscrivere l’ambito della dispensa mediante clausole limitative, da osservarsi “ad validitatem”.34 31 Si veda l’allocuzione del Card. Ruini, in occasione della firma dell’Accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e la dichiarazione dei Moderatore della Commissione Valdese: cf. Notiziario (nt. 8), 173-176. Interessante pure la nota pastorale dei Segretariato per 1’Ecumenismo, Laformazione ecumenico nella Chiesa particolare, in Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, Bologna 1991, vol. IV, 2187-2231. 32 II clima spirituale di questi incontri lo descrivono bene queste parole del Papa in Turku (Finlandia): “Chi sono io? Come tutti voi sono un cristiano, è nel battesimo ehe la grazia mi unisce a Gesù Cristo nostro Signore. Attraverso il Battesimo io sono vostro fratello in Cristo...” Perché tutti siano uno, Milano 1990, 236. 33 Perché tutti (nt. 32), 380. Non si dimentichi ciö che dice il testo applicative: “Gli sposi sono tenuti a fornire alie rispettive chiese una dichiarazione di avvenuta celebrazione dei matrimonio in sede civile (estratto dell’atto di matrimonio), affinché esso possa essere annotato negli apposti registri delle loro comunità” op. cit., 381). 34 Cf. Comisión Pontificia de intérpretes, ‘Respuesta sobre la forma canónica de los matrimonios mixtos’, 9. IV. 1979, in \AAS1\ (1979) 632. Un commentario si puô vedere in L. V. CantIn, La forma canónica de los matrimonios mixtos, in Revista Espanola de Derecho