Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITA LOCALI 109 porre la domanda se la qualifica suffraganea dell’eparchia di Hajdúdorog e di Krizevci di rito bizantino non si tratti solo di un errore nel bollettino statistico della Sede Apostolica. Infatti con il suo entrare in vigore pure il Codice orientale abroga -anche senza menzionarlo espressamente- ogni legge comune o parti- colare ehe gli sia contraria (CCEO can. 6 1°) e le disposizioni papali riguardanti l’erezione di Chiese particolari -trattandosi di costituzioni apostoliche-possono giustamente essere considerate leggi particolari. In base a taie considerazione e ricordando il fatto ehe la subordinazione suffraganea ad un Ordinario di rito diverso indicata nelle costituzioni di erezione e lo stato sui iuris sono in netta opposizione, possiamo giungere alla conclusione che nel caso delle due eparchie bizantine sopramenzionate la precedente subordinazione suffraganea automat- icamente cesso come risultato dell’effetto abrogativo dell’entrata in vigore del CCEO. Arriviamo alla stessa conclusione esaminando l’effetto della formula abro- gativa generale ed assai efficace ehe si trova nella clausola della Sacri canones costituzione promulgatoria del CCEO. È noto ehe le formule abrogatorie generali abbiano vari tipi il cui effetto esatto puö essere stabilito in base alla prassi della curia romana (Stylus et praxis Curiae).49 La versioné riscontrabile nella Sacri canones50 è indubbiamente tra le più efficaci dei tali formule e abroga anche le leggi speciali51 opposte anzi puö essere adatta anche a revocare diritti acquisiti, rescritti, privilegi.52 Tenendo quindi conto di questo passaggio della cost. ap. promulgativa dei CCEO, sembrerebbe ehe - almeno dal punto di vista della suffraganeità - non è sullo stato di Chiesa.vn; iuris che sorgono dei dubbi, nel caso delle due Chiese sopra riferite, bensi, al contrario, sulle notifiche de\VAnnuario riguardo alla loro attuale soggezione giuridica a province di cui facevano parte ordinaria prima dell’entrata in vigore del Codex. Infatti la formulazione generalissima appena citata della clausola abrogatoria della cost. ap. Sacri canones sembra annullare qualsiasi configurazione ordinaria che non puö essere accordata con le norme del CCEO. In base a questo dobbiamo dire ehe la soggezione suffraganea cessö di tutte qulle circoscrizioni ecclesiastiche le quali a partire dell’entrata in vigore del CCEO sono passate al regime dei cc. 174—176.53 49 G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, Parisiis -Tornaci -Romae 21949,660. 50 Non obstantibus quibuslibet rebus contrariis etiam peculiarissima mentio9ne dignis', Sacri canones (nt. 19), 1044. 51 Cf. Michiels, Normae (nt. 49), 660. 52 A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis (Commentarium Lovaniense) in CIC, 1/2, Mechliniae 1930, 352. 53 A questo punto giova notare ehe Tannullamento appena riferito non elimina necessa- riamente ogni relazione giuridica con i Metropoliti precedenti, bensî piuttosto la ridimensio- na. Infatti, non è il controllo metropolitano ehe è inconciliabile con lo stato di Chiesa sui iuris, anzi lo è addirittura richesto. Di conseguenza, da una parte V incorporazione alie province latine viene abrogata, dali ’ altra la qualificazione della potestà metropolitana viene

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