Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 101 le formazioni giuridiche di fatto e la configurazione prospettata dai cc. 174-175 del CCEO.22 Benché sia chiaro che possono ottenere lo stato di Ecclesia sui iuris anche comunità il cui grado di perfezione gerarchica magari è per nulla sviluppato, la presenza di un gerarca proprio (perlomeno Esarca) sembra essere conditio sine qua non, se vogliamo intendere il termine nel senso dinamico sopra riferito. Nonostante le anomalie — le quali si verificano quasi in ciascuna di questa categoria di Chiese! - non vengano considerate da competenti autori come fattori ehe escludano assolutamente la sostenibilità dello stato di Ecclesia sui iuris23 queste incongruenze costituzionali sono comunque da riso Ivere. Sebbene la risoluzione spetti esclusivamente alia suprema autorità ecclesiastica, 1’inizia- tiva (le proposte concrete) si aspetta da parte delle Chiese stesse interessate.24 Cinque delle comunità che possono venir raggruppate sotto la figura dei cc. 174-176 sono inserite in più di una circoscrizione ecclesiastica.25 Questa 22 Giova notare ehe la proposta originale eseguita sui CCEO c. 174 non parlava ancora di uno ius particulare papale, ma di un diritto particolare solamente approvato dalla Sede Apostolica: Nuntia 22 (1986) 123. La formula attuale sembra venir giustificata da un duplice motivo: da una parte solo cost il soggetto attivo di questa legislazione e chiaramente distinto daU’autorità superiore interna, mettendo in rilievo il fondamento ultimo della delimitabilità del potere vescovile (CD 8); dall’altra è una scelta favorevole anche dal punto di vista didattico. Infatti favorisée la chiarezza della distinzione tra due tipi di diritto particolare: quello papale, riguardante la forma giuridica essenziale di queste Chiese (fisionomia e ordine d’azione del geraca-capo), e quello ehe è da rilasciare per la vita interna dal capo stesso in qualità di autorità superiore. 23 M. Brogi, Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarium Orientalium, in Revista Espanola de Derecho Canónico 48 (1991) 539. Un’affermazione nell’introduzione alia denua recognitio dello Schema «De Costititione Hierarchica» sembra andare nella stessa direzione affermando come segue: “... in tal modo tutte le Chiese orientali possono essere configurate nell’una o nell’altra figura giuridica di Ecclesiae sui iuris, prescindendo da certe situazioni contingenti che non possono essere risolte se non con uno ius particulare stabilito dalla suprema autorità della Chiesa”: Nuntia 22 (1986) 12. Senza prender in considerazine altri cenni, questa citazione smebrerebbe ritenere le situazioni atipiche in questione solo di carattere secondaria. Da ciö si potrebbe dedurre che esse fossero da considerare solo come accidentiali anomalie fisionomiche le quali, dopo l’entrata in vigore del CCEO, non esclu- dono la possibilità di considerare tutte le comunità cattoliche orientali classificabili in questa quarta categoria come già effettivamente aventi lo stato Chiesa sui iuris. Tale affermazione perö è difficilmente riconoscibile come basata su un’analisi dettagliata delle relazioni giuridiche concrete. Un’analisi del genere-come documentato proprio da certe osservazioni di questo nostro studio - rende evidente che certe relazioni giuridiche oggi effettivamente esistenti sono incompatibili con lo stato sui iuris. Se non fosse cost non si capirrebbe perché al tempo della promulgazione del CCEO anche autori rinomati della stessa codificazione orientale hanno espresso qualche loro dubbio sul fatto se tutte le Chiese cattoliche orientali in vigore dello stesso Codice e cioè indipendentemente qualsiasi ulteriore intervento Supe­riore per correggere la loro fisionomia, possono essere automaticamente considerate sui iuris o meno. 24 Brogi, Le Chiese (nt. 23), 539.

Next

/
Oldalképek
Tartalom