Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

102 PÉTER SZABÓ caratteristica comporta già in sé una certa divergenza dalla normatíva codiciale la quale prevede comunità sotto un unico gerarca (normalmente di rango non sopraepiscopale). Nonostante quest’anomalia, il gerarca ehe fa da capo a queste Chiese, il più delle volte eppure sembra venir chiaramente determinato in base ail’origine storica e/o al pondus sociologicum. Per quanto riguarda quei casi dove eventualmente possono sorgere dubbi sulla persona alla quale spetta l’ufficio di capo-Chiesa, bisogna chiedersi: è possibile anche una via indiretta per determinarlo tramite una iniziativa locale? È ipotizzabile una soluzione di tipo diverso da quella ordinaria di fare proposte per rilasciare una legge papale a norma del c. 174? Diremmo di si. Infatti, dato che sarebbe un riconoscimento ufficiale seppure indiretto di un’attività di governo alla quale non sono autorizzati, fuorché i capi di Chiese sui iuris, tramite la concessione del consensus da parte della Sede Apostolica sia ad un unico atto legislativo oppure amministrativo previsto dal CCEO c. 176, verrebbe determi­nato anche 1’ufficio al cui titolare spetta di rilasciare gli atti di governo superiore, e cioè presiedere la Chiesa interessata. Nel rilasciare un atto di tipo conforme al diritto particolare o ad un atto amministrativo superiore Ecclesiae sui iuris, una tale risposta affermativa da parte dei dicastero competente della Sede Apostolica, a nostro parere, non sarebbe immotivato. II Codex non puö ritenersi come opera compiuta, finché non verranno emanate le norme spettanti alle autorità superiori delle Chiese sui iuris. E questa la ragione per cui papa Giovanni Paolo II ha dichiarato più di una volta l’urgenza della formazione dello ius particulare Ecclesiae sui iuris.25 26 Proprio per questo sarebbe vantaggioso se la rettificazione ormai prolungata delle forme costituzionali atipiche in via legislativa non si dovesse ritenere come condizione assolutamente indispensabile per l’attività prescritta dal c. 176. Secondo questa ipotesi, quindi, la correlazione gerarchica potrebbe venir defi­nita perfino indirettamente, aneor prima ehe fosse una sistemazione costituzio- nale, o addirittura anche senza ehe ci fosse quest’ultimo provvedimento. Per il fatto che gli atti governativi di un’autorità superiore devono essere esercitati da un unico ed identico prelato, l’eventuale aspirazione di questo tipo da parte degli altri gerarchi verrebbe automaticamente eliminata, subito quando uno di loro otterebbe il consesnsus della Congregazione Orientale sia ad un singolo atto governativo di autorità superiore previsto dal can. 176.27 25 Sono la Chiesa bizantino-cattolica di Grecia, quella italo-albanese, russa, slovacca e quella ungherese; cf. Annuario Pontificio 2000, 1226-1227. 26 Cf. Sacri canones (nt. 19), 1038. 27 Se più tardi si verificassero dei motivi ehe rendessero necessario di attribuire lo stato di gerarca-capo ad un altro prelato della Chiesa interessata, si potrebbero sempre eseguire le modifiche necessarie tramite una legge particolare a norma dei c. 174.

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