Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

100 PÉTER SZABÓ la presunzione giuridica per l’assoluta parità possibile tra le Chiese sui iuris suppone che le diversité normative tra i loro statuti vengano spiegate con la limitatezza strutturale, e cioè con l’incapacità di funzionare in base a regole identiche a quelle delle strutture costituzionali più sviluppate. Questo (unico) motivo di differenza pero, palesemente non regge sotto l’aspetto della qualifica in questione. Certo, l’esarcato apostolico sotto questo aspetto costituisce un’ec- cezione, in quanto il suo prelato esercita la sua potestà a nome del Romano Pontefice. Tuttavia, detta vicarietà, solo e propio in questo caso, è ammissibile, in quanto, la partecipazione alla potestà del Pontefice non implica soggezione ad una Chiesa “estranea”. Tutto sommato, non sembra ragionevole perché la potestà superiore del gerarca-capo debba venire qualificata come potestas delegata.20 21 2.2 Rettificazione delle configurazioni anomale e determinazione del gerar- ca-capo Per sottolineare la molteplicità strutturale delle comunità classificabili nella categoria delle “altre Chiese sui iuris”,21 basta riferirsi al fatto che attualmente una Chiesa sola, l’esarcato bulgaro di tradizione costantinopolitana, è Punica ehe massimamente è conforme alla figura definita dai cc. 174-176 del CCEO. Proprio a causa di questa pluriformità delle configurazioni atipiche, in questo caso è assai limitata la possibilità delle norme comuni, cioè delle dettagliate prescrizioni codiciali, generalmente applicabili. Mentre nel caso delle Chiese strutturalmente più perfette, sia la relazione tra le Chiese particolari sia il modo dell’esercizio dei potere superiore di governo, svolto nel loro ambito, fonda- mentalmente vengono regolati dalla legge comune in forma di regole uniformi che fanno riferimento alle istituzioni sinodali; per contro, nei riguardi di quest’ultime comunità - benché in modi differenti in ogni Chiesa — sarà dominante il diritto particolare rilasciato caso per caso dalla suprema autorità. Lo scopo di questa legislazione sarà proprio quello di eliminare le tensioni tra solo fatto ehe si tratta di una forma di potere legato ad un uffîcio ed esercitato non da un rappresentante diretto dei superiore gerarchico, bensî a nome proprio. Per la distinzione di questo tipo nell’interpretazione del termine potestas propria, vedasi p.e.: L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale, Napoli 1988, vol. I, 178-179. Cio spiega perché, nonostante l’aspetto «proprio» del potere esercitato dalle superiori autorità, dal punto di vista teologico esso è stato qualificato «partecipante» deli’autorità suprema della Chiesa: Ioannes Paulus II, const, ap. Sacri canones, 18. X. 1990, in AAS 82 (1990) 1037. 20 Sotto questo aspetto sembra essere meno preciso quel parere secondo il quale il potere del gerarca in questione sia basato su una delega pontificia: J. Faris, The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance according to the Code of Canons of the Eastern Churches, New York 1992, 398. 21 Cf. Brogi, Prospettive pratiche (nt. 2), 739-751.

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