Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali

FIGURA CODICI ALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 99 concetto corretto della cetera Ecclesia sui iuris separandolo dalle linee fonda- mentali ricavabili da OE 3.16 Come vedremo anche più avanti, tutto ciö comporta l’immancabilità di un ufficio di potestà generale, indipendente da qualsiasi altra Chiesa sui iuris, che non si dà a menő che tramite una propria Chiesa particolare (eparchia o per lo meno esarcato). La varietà degli uffici possibili è più larga di quella prevista nei Codici.17 Tuttavia nel nostro caso 1’erezione degli ulteriori tipi andrebbe contro il principio dell’economia giuridica. Infatti, non sarebbe ragionevole l’applicazione di un ufficio (e tanto meno di una semplice denomi- nazione) extracodiciale, in quanto esso praticamente non potrebbe essere altro ehe una sottospecie della figura esarchiale.18 Osservando bene la diversità tra i pareri sull’affermabilità o meno dell’at- tuale stato di Chiesa sui iuris di tutte quante le comunità orientali, come tante volte nel diritto, veniamo ricondotti in una parte non secondaria alie compren- sioni diverse dello stesso concetto. Infatti, quando esso viene inteso in modo statico, cioè soprattutto come la questione deH’attribuire un titolo per dichiarar- ne l’uguaglianza, allora non si hanno difficoltà ad affermare lo stato di Ecclesia sui iuris di tutte quante le comunità cattoliche orientali, senza ehe si debba prestare attenzione alie loro configurazioni. Se invece, in una prospettiva dinamica, vogliamo far entrare sotto quest’idea una perfetta indipendenza giuridica dalle altre figure simili, e la capacità attuale di un certo livello di autogoverno (caratteristiche che per noi sembrano costituire proprio 1’essenza dello stato sui iuris\), allora la presenza almeno di un Esarca proprio, a nostro parere, è assolutamente necessaria. Tutto ciè rileva l’opportunità di un’ulteriore distinzione tra le Chiese per le quali la configurazione attuale rende possibile ehe rientrino nella categoria dei le “altre Chiese sui iuris” e tra le altre comunità cattoliche ehe, a causa delle loro configurazioni carenti, per ora optano solo per quello stato. 2. Natura della potestà del gerarca-capo. Il potere esercitato dal gerarca- capo, stranamente questa volta non viene dichiarato di carattere proprio. Tutta­via non c’è nessuna motivazione per cui, differentemente dalle altre Chiese sui iuris, in questo caso dobbiamo considerarlo diverso. Come è noto, il potere patriarcale e quello metropolitano sui iuris viene espressamente qualificato come potestas propria (cf. CCEO cc. 78 § 1 e 157 § l).19 Abbiamo rilevato ehe 16 Cf. Ia nt. 44 di questo studio. 17 Infatti, öltre i tipi espressamente previsti dalle leggi, se ne possono fondare anche altri, anche in via amministrativa: Erdő, Egyházjog (nt. 3), 124. 18 Infatti, nel regime attuale la figura deli’exarchátus ha una flessibilità enorme, capace di contenere quasi tutte le varianti delle circoscrizioni ecclesiastiche previste dal diritto latino: cf. CCEO cc. 311 § 1 e 312. 19 Evidentemente il termine qui usato non deve esser inteso nel senso classico, e cioè come se questa qualificazione implicherebbe una stabilità di natura strettamente teologica (ius divinum), ma solo in quello giuridico. La qualificazione «propria» questa volta si riferisce al

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