Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Zenon Card. Grocholewski: Il servizio d'amore nell'attivita giudiziaria nella Chiesa

IL SERVIZIO D’AMORE NELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 9 b. Il comandamento d’amore è quindi il più grande fra i comandamenti, in certo senso sintetizza e racchiude tutti gli altri (cf. Mc 12, 28-34; Rom 13,9-10; Gai 5,14). Esso è la legge suprema, la più benefica per ogni persona e per tutta l’umanità, in realtà è un grande dono di Dio per il nostro bene. San Giovanni dice chiaramente ehe “chi non ama rimane nella morte”, ossia non è passato “dalla morte alla vita” (lGv 3,14). Di conseguenza San Paolo serisse ai Corinzi in modo estremamente forte e chiaro: “Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono corne un bronzocherisuonao un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede cosî da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova” (ICor 13,1-3). c. Non si tratta qui di belle esortazioni da ripetere soltanto nelle prediche, ma della legge più rivoluzionaria, capace di rendere il dinamismo dello sviluppo umano un vero progresso in relazione alie persone e alla société. Peccato che il mondo vive soltanto di briciole di questa legge, non ha ancora capito la sua forza rinnovatrice e progressista. Come diversa sarebbe la faccia della terra se questa legge fosse capita e realizzata! Noi cristiani siamo in prima linea chiamati a realizzarla, a far tutto per realizzarla. Tutte le attività della Chiesa e dei cristiani devono essere determinate da questa legge, e quindi anche le attività giuridiche, e fra queste pure quelle ehe qui specificatamentc ci interessano, ossia giudiziarie. 2. Diritto canonico e carità Dopo il Concilio Vaticano II si riscontrava una assai diffusa opposizione al diritto canonico, come se esso fosse una cosa opposta all’amore. Allora Papa Paolo VI nell’Allocuzione alia Pontificia Commissione per la Revisione dei Codice di Diritto Canonico il 20 novembre 1965 ha detto al riguardo: “Ci sono quelli [...] che distinguono fra la Chiesa, ehe chiamano «giuridica» o «ministeriale», e la Chiesa, alia quale attribuiscono il nome «carità», affermando ehe il precetto della carità sia supremo fra tutti e ad esso occorre attribuire la più grande importanza, i mali, invece, con i quali la Chiesa è tormentata, sono nati da quello ehe chiamano «il giuridismo». Ma, come l’anima non puö essere separata dal corpo senza ehe avvenga la morte, cost la Chiesa ehe chiamano della «carità» non pu6 esistere senza la Chiesa «giuridica»”.1 1 1 “Sunt [...] qui distinguant inter Ecclesiam, quam «iuridicam» vel «a muneribus» appellant, et Ecclesiam, cui nomen «caritatis» adiciunt, asseverantes caritatis praeceptum omnium summum esse primasque partes ei tribuere oportere, mala autem, quibus Ecclesia vexetur, ex «iuridismo» illo, uti vocant, esse exorta. Attamen, quemadmodum anima a corpore seiungi nequit, quin mors subsequatur, Ecclesia, quam a «caritate» nuncupant, sine

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