Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Zenon Card. Grocholewski: Il servizio d'amore nell'attivita giudiziaria nella Chiesa

10 ZENON Card. GROCHOLEWSKI Due mesi dopo, il 25 gennaio 1966, pariando alia Rota Romana il medesimo Romano Pontefice ha richiamato al riguardo e ha fatto suo 1’insegnamento di Pio XII: “Pio XII, nostro venerato predecessore, fin dal 1939, all’inizio del suo pontificato, ammoniva gli alunni dei seminari romani che «a torto si distingue una Chiesa giuridica dalla Chiesa della carità. Non è cost; ma quella Chiesa, ch’è giuridicamente fondata, con a capo il Pontefice, è la medesima Chiesa di Cristo, la Chiesa della carità e la famiglia universale dei cristiani»,2 concetto questo che l’Enciclica Mystici Corporis [29 giugno 1943] ripeterà e svolgerà con gravi e solenni parole”.3 Penso che negli ultimi decenni si sia realizzata una benefica maturazione nel comprendere il diritto canonico e il suo fondamento teologico, e ehe oggi nessuno più opponga la Chiesa “giuridica” a quella della “carità”. La conclusione di taie processo è riflessa nelle parole di Giovanni Paolo II, che - presentando il 15 ottobre 1990 nell’Aula del Sinodo il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali - disse: “Scrutando la verità delle cose, non mi sembra strano dichiarare ehe anche i Codici [...] devono essere considerati come una peculiare espressione del precetto di carità, che Gesù, Nostro Signore ci ha lasciato nelf Ultima Cena”.4 È quindi necessario che la Chiesa - giuridicamente strutturata - viva in fondo e si sforzi di realizzare in tutte le sue attività il precetto primario, quello cioè della carità. 3. Il servizio d’amore da parte dei tribunali ecclesiastici Avendo presente questa costatazione generale circa la relazione fra il diritto canonico e la carità, in seguito limiterö le mie considerazioni alla sola attività dei tribunali ecclesiastici. Ecclesia «iuridica» exsistere nequit” (AAS 57 [1965] 986; Idem, in Communicationes 1 [1969] 39). 2 AAS 31 (1939) 250. 3AAS 58 (1966) 153. Nella nota il Santo Padre sembra riferirsi a tutta l’Enciclica in parola. Vale la pena avere presenti soprattutto le seguenti parole della medesima: “Quapropter funestum etiam eorum errorem dolemus atque improbamus, qui commenticiam Ecclesiam sibi somniant, utpote societatem quandam caritate alitam ac formatam, cui quidem-non sine despicientia - aliam opponunt, quam juridicam vocant. At perperam omnino eiusmodi distinctionem inducunt: [...] Nulla igitur veri nominis oppositio vel repugnantia haberi potest inter invisibilem, quam vocant, Spiritus Sancti missionem, ac iuridicum Pastorum Doctoru- mque a Christo acceptum munus; quippe quae, - ut in nobis corpus animusque - se invicem compleant ac perficiant, et ab uno eodemque Servatore [Salvatore: cf. AAS 35, 1943, Num. 7 - Appendix, p. 29] nostro procedant” (AAS 35 [1943] 224). 4 “Mihi, rerum veritatem perscrutanti, non extraneum videtur declarare etiam Codices [...] habendos esse peculiarem expressionem praecepti caritatis, quod Iesus, Dominus Noster in ultima Cena nobis reliquit quodque Concilium Vaticanum II, loquens de populo messianico habente Christum Caput, condicionem filiorum Dei libertatem et dignitatem, finem Dei Regnum, affirmat esse eidem populo, ad extremum, unam legem. Huius legis lumine et fundamento tria supra memorata «Legum corpora» elaborata sunt” (AAS 83 [ 1991 ] 488-489).

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