Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
48 PÉTER ERDŐ Chiesa rituale diversa, i quali sono riservati in quella Chiesa. In mancanza di una tale disposizione speciale il confessore - in un territorio soggetto aU’autorità gerarchica della propria Chiese rituale - avrebbe la facoltà di assolvere valida- mente il penitente dell’altra Chiesa da un peccato che in quella Chiesa sarebbe riservato. Tale assoluzione, anche se avesse luogo entro i confini dei territorio nel quale l’autorità dell’altra Chiesa sui iuris che ha posto la riserva, esercita la potestà (cf. CCEO c. 729), sarebbe valida e probabilmente persino lecita, purchè anche la Chiesa rituale del confessore abbia una propria gerarchia sui medesimo territorio. Sarebbe invece invalida 1’assoluzione di un peccato riservato per diritto particolare da parte di un confessore, nella Chiesa rituale dei quale vale la riserva sui rispettivo territorio, anche se nella Chiesa dei penitente tale riserva non esistesse. Teoricamente è possibile anche che in due eparchie della stessa Chiesa sui iuris vi siano diversi peccati riservati per il diritto particolare. Cio pero non sembra causare alcuna difficoltà, dato che le leggi particolari obbligano i sacerdoti del luogo e anche quelli provenienti da altre eparchie appartenenti alla stessa Chiesa sui iuris che si trovano in quel territorio, perché si traita di norme particolari ehe provvedono all’ordine pubblico (cf. CCEO c. 1491 § 3, 2). Questi eventuali problemi - ed altri simili sui quali non ci soffermiamo in questo luogo - sono perö secondari rispetto alie questioni che provengono dalla differenza di sistema tra le Chiese orientali e la Chiesa latina. 2. Questioni provenienti dalla differenza tra le Chiese orientali e la Chiesa latina a) Problemi riguardanti la confessione di un fedele latino presso un confessore orientale Dato che la riserva del peccato è - come dicevamo sopra - una restrizione della facoltà di dare l’assoluzione, se un penitente latino confessa un peccato riservato ad un confessore orientale sui territorio dell’autorità ecclesiastica orientale che ha posto la riserva, il sacerdote non puö assolverlo validamente, perché la facoltà è richiesta per la validità dell’amministrazione dei sacramento. Naturalmente tutto ciö non si riferisce aile situazioni corne il pericolo di morte {CCEO c. 725) o le altre circostanze speciali elencate nel c. 729 del CCEO. Va osservato inoltre ehe la mancata facoltà dei sacerdote puö essere suppleta neir errore comune o nel dubbio positivo. Ambedue possono essere sia di fatto che di diritto {CCEO c. 994). Nel giudicare la presenza di tale errore o dubbio va tenuta presente tutta la rispettiva casistica elaborata dalla canonistica latina antica. Di errore comune parliamo se sono presenti dei fatti pubblici adatti ad indurre in errore la comunità, per esempio se un sacerdote privo di facoltà si siede nella sede confessionale. Tale osservazione si riferisce pero soltanto alia