Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
DISCIPLINA PENITENZIALE INTERRITUALE 49 facoltà generale. In un luogo sacro appartenente ad una Chiesa orientale sui iuris non si presume che i confessori abbiano la facoltà di assolvere i penitenti pure dai peccati riservati in quella Chiesa. Cos! l’errore comune per tale motivo non si realizza tanto facilmente. Altro è il caso, quando il Vescovo orientale competente, per certi luoghi, concede la facoltà di assolvere i peccati riservati a se stesso, come per esempio ii Vescovo di Hajdúdorog, il quale, per il grande giubileo, ha concesso ai confessori la facoltà di assolvere il peccato riservato deli’aborto nel famoso santuario greco-cattolico di Máriapócs. Si tenga presente inoltre ehe la mancata facoltà viene suppleta - per il bene pubblico - anche se 1’errore comune viene provocato intenzionalmente dal ministro dei sacramento, purché si tratti realmente di un fatto pubblico, ogget- tivamente adatto di provocare tale errore. Questo riguarda naturalmente soltanto la validità delFatto. Se la provocazione intenzionale di tale errore sia lecita o meno, dipende dalle circostanze15. Se un penitente latino vuol confessarsi da un sacerdote orientale accusandosi di peccati non riservati nel diritto orientale, ma legato da una censura latae sententiae secondo il diritto latino (cf. per es. C1C c. 1364 § 1; 1367; 1370 § 1-2; 1382), la quale gli proibisce la recezione dei sacramenti, ma non esclude la loro validità16, il sacerdote orientale puö assolverlo validamente, ma tale assoluzione sarebbe illecita. II motivo dell’illiceità non è direttamente la proi- bizione dei Codice latino, il quale non “riguarda” (e cosi non obbliga) i cattolici orientali (c. 1). È invece piuttosto il fatto che 1’effetto dei Codice latino per gli orientali - come pure quello dei Codice orientale per i latini17 18 - non si esaurisce nella forza obbligatoria diretta delle norme che generalmente non esiste per loro, ma perché le leggi ehe determinano la condizione giuridica di una persona nella comunità ecclesiastica, hanno effetto vincolante indiretto per i superiori (o ministri di sacramento) di una Chiesa sui iuris diversa, i quali devono rispettare la capacità o incapacità di porre certi atti dei fedeli deli’altra Chiesa sui iuris'8. Questa nostra tesi rimane valida malgrado le teorie di alcuni commentatori antichi dei Codice Pio-Benedettino, secondo i quali anche la riserva di una censura comportava la riserva dei peccato connesso con il delitto la cui sanzione 15 Cf. F. X. Wernz - P. VlDAL, Ius canonicum, II, Romae 31943, 439, 444—145, nr. 378, 382; H. Jone, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones, I, Paderborn 1939, 216-217; P. Erdő, Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal, Budapest 31997, 182. 16 Cf. CIC c. 10; cf. J. Arias, Comentario al c. 1331, in Código de Derecho Canónico. Edición anotada, a cargo de P. Lombardía - J. I. Arrieta, Pamplona 1983,805; J. Bernal, Comentario al c. 1331, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-Ocana (eds.), Pamplona 1996, IV/1, 357-358. 17 A meno ehe non sia espressamente stabilito diversamente (CCEO c. 1). 18 Cf. M. Brogi, II nuovo codice orientale e la Chiesa latina, in Antonianum 66 (1991) 46-49; P. Erdő, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), in Periodica 84 (1995) 320-322.