Folia Canonica 3. (2000)

STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica

DISCIPLINA PENITENZIALE INTERRITUALE 45 si aboliscano tutte le poenae latae sententiae, perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alle Chiese ortodosse, e non sembrano necessarie ad un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese Orientali Cattoliche”7. Eppure, durante la revisione del Codice orientale alcuni ritenevano necessarie tali pene per la difesa dell’ordine pubblico della Chiesa e per la correzione dei delinquenti8. Nel CCEO invece tali pene non figurano più, ma la loro funzione viene compiuta attraverso la riserva di alcuni peccati. Di tali riserve il c. 727 CCEO stabilisée che “In alcuni casi, per provvedere alia salvezza delle anime, puö essere opportuno limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorité; questo perö non puö essere fatto se non coi consenso dei Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dei Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica”. Da questo principio generale risulta ehe il legislatore considera la riserva dei peccato come una limitazione della facoltà di amministrare il sacramento della penitenza. Tutto ciö è in piena conformité con la tradizionale dottrina canonica latina formulata anche nel c. 893 del C/C/l 917, dove la riserva del peccato appare come una “limitazione della giurisdizione” del semplice confessore (e a volte anche dei Vescovi)9. Dato che la facoltà di confessare è necessaria per i sacerdoti per la validité dell’assoluzione10, i peccati riservati non possono essere assolti validamente da confessori ehe non hanno, öltre alla facoltà generale di confessare, anche l’autorité (o 1’autorizzazione) di ammini­strare il sacramento pure in tale caso. Due sono i peccati nel CCEO riservati alia Santa Sede, la diretta violazione dei sigillo sacramentale e 1’assoluzione dei complice nel peccato contro la castità (CCEO c. 728, § 1). È riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue 1’effetto (ivi § 2). Per 1’assoluzione dei peccati riservati alia Santa Sede bisogna rivolgersi alia Penitenzieria Apostolica e non alla Congregazione per le Chiese Orientali11. Naturalmente 1’assoluzione sacramentale non viene concessa a 7 Nuntia 3 (1976)9. 8 Cf. P. Szabó, Fenntartott esetek, fenntartott bűnök (casus reservati, peccata reservata), in Katolikus Lexikon III, Budapest 1997, 599-600. 9 Cf. per es. A. Gougnard, De notione peccati reservati, in Collectanea Mechliniensia 25 (1936) 149-156; Id., De absolutione a peccatis reservatis, ivi 276-282; E. JOMBART, Confesseur, in Dictionnaire de droit canonique, R. Naz (ed.), IV, Paris 1949, 24—26; M. B. Walsh, Reserved Sins, in New Catholic Encyclopedia, W. J. MCDONALD et alii (eds.), New York 1967, XII, 389 (“The direct reservation of sin is an act of ecclesiastical authority whereby the sacramental jurisdiction to absolve a specific sin is withheld from the usual confessor by his ecclesiastical superior“); E. F. Regatillo, lus sacramentarium, Santander 21949, 324; F. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, Roma 1938, II, 385; ecc. 10 Cf. CCEO c. 722, § 3; CIC c. 966, § 1; C/C/1917 c. 872; Conc. Trident., Sess. XIV, De poenitentia c. 7: DS 1686; P. Erdő, Egyházjog, Budapest 1992, 370-371. 11 Ioannes Paulus II, const, ap. Pastor bonus, 28. VI. 1988, Art. 58 § 2; Art. 118, in AAS 80 (1988) 875, 890.

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