Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
46 PÉTER ERDŐ distanza dalla Penitenzieria come persona giuridica, ma sarà il confessore ad ottenere la necessaria facoltà da questo dicastero12. Il terzo peccato riservato nel Codice orientale, cioè 1’aborto, come dicevamo, è riservato al Vescovo eparchiale. Questo vuol dire ehe gli altri ordinari (neppure quelli locali) (cf. CCEO c. 984 § 2-3) non possono dare l’assoluzione in tali casi, e non possono dare nemmeno la rispettiva facoltà agli altri confessori. Per vedere la portata reale dell’istituto della riserva dei peccati nel diritto orientale, bisogna precisare ehe la riserva stessa non è un divieto qualsiasi o una semplice sottrazione della facoltà di assolvere qualche peccato per un caso concreto, ma riveste normalmente un aspetto più generale. Questo vuol dire ehe le riserve codiciali (CCEO c. 928) sono delle leggi, e anche le altre riserve ehe possono essere stabilite col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi in una Chiesa metropolitana oppure della Santa Sede, ma da una autorità propria di una Chiesa sui iuris, rivestono ordinariamente un carattere generale e sono delle leggi particolari o comunque hanno un valore normativo. Da questo discende la possibilità della dispensa a tali leggi per casi speciali. Perché un’autorità diversa, ma non superiore allô stesso legislatore possa dare validamente una dispensa, è necessaria la presenza di una causa giusta e ragionevole, corne soprattutto il bene spirituale dei fedeli {CCEO c. 1536 § 1-2). Tale regola viene attenuata perö dal fatto che nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è lecita e valida (ivi § 3). Dispensare dalle leggi di diritto comune e di diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, öltre al legislatore, puö anche il Vescovo eparchiale {CCEO c. 1538 § 1). Se è difficile ricorrere all’autorità competente per dare la dispensa e si présenta il pericolo di un grave danno, ogni Gerarca puö dispensare i fedeli sui quali esercita la sua potestà (ivi § 2). Il Codice orientale chiama Gerarca (cioè Ordinario), anche quelli ehe succedono ai Vescovi eparchiali provvisoriamente nel govemo, nonché i Superiori maggiori degli istituti di vita consacrata ehe sono provvisti di potestà di governo ordinaria (ivi § 3). Vengono chiamati Gerarchi del luogo pure i Protosincelli e Sincelli (ivi § 2). Alla questione se la possibilità di dare la dispensa dei Gerarchi si riferisca anche ai Sincelli e ai Protosincelli, sembra ehe si possa rispondere positivamente, perché il testo del § 2 del c. 1538 del CCEO parla espressamente di ogni Gerarca. Öltre alla possibilità della dispensa alla legge che stabilisée la riserva di un peccato, secondo il c. 729 CCEO la stessa riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore “1 se si confessa un malato ehe non puö uscire di casa o un fídanzato/ta per celebrare il matrimonio; 2 se, a giudizio prudente dei confessore, la facoltà di assolvere non puö essere chiesta aU’autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione dei sigillo sacramen12 Cf. per es. Gougnard, De absolutione (nt. 9), 277 (“specialis facultas requiritur”).