Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
44 PÉTER ERDŐ Il diritto canonico latino universale non conosce invece più l’istituto della riserva dei peccati corne tali (ratione sui). Nel c. 982 si vieta l’assoluzione del penitente che ha falsamente denunziato presso l’autorità ecclesiastica un confessore innocente accusandolo del delitto della sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento. L’assoluzione sarà lecita soltanto se il penitente formaimente ri tira la falsa denuncia ed è preparato a riparare i danni. Questo era, nel Codice Pio-Benedettino, Tunico peccato riservato (CIC 1917 c. 894).* 4 Il legislatore voleva cancellare questa riserva sopprimendo cosî taie istituto giuridico nel diritto latino universale.5 La motivazione del cambiamento nel Codice si chiarisce da una richiesta della Sacra Penitenzieria in cui taie riserva veniva qualificata inutile e si ribadiva ehe lo scopo della riserva si puo raggiungere sufficientemente mediante le censure.6 Sembra invece possibile la riserva di un peccato come tale da parte dei vescovi diocesani o nel diritto particolare nel senso più generale. AI vescovo diocesano infatti spetta, nella sua diocesi, “tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, ehe è richiesta per 1’esercizio dei suo ufficio pastorale, eccetuate le cause ... riservate alla suprema autorité ecclesiastica o ad altra” (c. 381 § 1; cf. LG 27). Siccome il Codice latino non sembra proibire la riserva di un peccato al vescovo diocesano, tale limitazione della facoltà dei confessori da parte dei vescovo pare ehe sia possibile anche attualmente. 2. La disciplina orientale Nel diritto comune delle Chiese cattoliche orientali non si conosce la pena latae sententiae, ma esiste (soprattutto nei cc. 727-729 CCEO) l’istituto della riserva dei peccati. L’ordinamento giuridico comune delle Chiese orientali cattoliche sostituiva le pene automatiche consapevolmente con il sistema dei peccati riservati, perché la presenza delle pene latae sententiae nel diritto orientale era ritenuta un segno di latinizzazione. I Principi Direttivi per la revisione dei Codice di Diritto Canonico Orientale approvati dalla I Plenaria della Pontificia Commissione per la revisione dei Codice di Diritto Canonico Orientale il 18-23 marzo 1974, infatti, stabiliscono ehe “Nel Codice orientale Lara, Algunas reflexiones sobre la futura reforma dei libro V CIC, in Salesianum 23 (1961 ) 324-329; V. De Paolis, De legitimitate et opportinutate poenarum latae sententiae in iure canonico, in Periodica 62 (1973) 319-373; A. Borras, Les sanctions dans l’Eglise. Commentaire des Canons 1311-1399 (Le nouveau droit ecclésial), Paris 1990, 52—53. 4 Per aspetti storici della riserva dei peccati ratione sui e ratione censurae vedi per es. J. M. Gonzalez Del Valle, EI sacramento de la penitencia. Fundamentos historicos de su reguláción actual, Pamplona 1972; Id., Facultad de absolver, excomunióny reconciliación con la Iglesia en el nuevo Código, in Reconciliación y penitencia. V Simposio Intemacional de Teológia de la Universidad de Navarra, J. SANCHO etc. (ed.), Pamplona 1983, 941-955. 5 Communicationes 10 (1978) 49. 6 B. Dufour, La pénitence et l’onction des malades. Commentaire des Canons 959-1007 (Le nouveau droit ecclésial), Paris 1989, 89.