Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

280 GÉZA KUMINETZ domicilio interdiocesano o regionale. Secondo il parere di Ochoa, non ci sono difficoltà nel costituirlo. 5. Dal punto di vista ecumenico la normatíva vigente, al contrario di quella precedente, non attribuisce importanza al fatto ehe una delle parti sia acattolica 0 non battezzata. 6. I funzionari dei tribunali hanno diversi compiti: i giudici oppure gli avvocati devono dare tutte le necessarie informazioni alle parti prima di intro- durre una causa, altrimenti sarebbe in pericolo il diritto della difesa. Poi per il tribunale, dare il consenso non è una cosa solamente formale. Deve procedere con molta ponderatezza e prudenza. Lo stesso vescovo puö riservare a sé questa facoltà quando il suo tribunale non è in grado di procedere efficentemente. Nel caso di negligenza da parte degli ufficiali dei tribunale, la legge prospetta l’avviso e la punizione dei giudici e degli altri ufficali. 7. Per evitare le sentenze evidentemente ingiuste, puö aver luogo la querela nullitatis o la restitutio in integrum. 8.1 tribunali ecclesiastici purtroppo tante volte non sono efficenti. I motivi sono molti, per es. i giudici non hanno il titolo accademico previsto dalla legge (almeno la licenza) o i funzionari non svolgono il loro compito secondo lo spirito della Chiesa, nonostante la conoscenza della legge, ignorando il principio: sentire cum Ecclesia. Dobbiamo costatare ehe esiste una certa confusione presso 1 nostri tribunali forse perché i superiori competenti, e qui mi riferisco soprattutto agli ordinari, non prendono in considerazione 1’importanza dei munus regendi. Che cosa possiamo fare nel campo processuale? Secondo la prima ipotesi, in una diocesi non si puö costituire un tribunale, essendo praticamente impossibile. II vescovo di questa diocesi deve chiedere alla Segnatura Apostolica la proroga della competenza per un altro tribunale vicino. La Segnatura ammette sempre questa possibilité, a condizione ehe esista una causa giusta. Secondo 1’altra ipotesi, un tribunale non puö operare a causa dell’ineffícenza degli ufficali. In questo caso si puö e si deve erigere un tribunale interdiocesano almeno per le cause di nullité matrimoniale. La stessa Segnatura favorisée anche questa scelta, come sottolinea Z. Grocholewski nei suoi articoli. Alla fine di questa relazione vorrei citare un proverbio “Iudices sunt custodes legum, defensores morum veritatisque interpretes”. Questo proverbio è valido anche per női canonisti, allora prepariamoci a questo compito, pieno di re­sponsabilité, contribuendo alla retta amministrazione della giustizia nella Chi­esa. Quod faxit Deus.

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