Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ 277 oppure per delega. Per quanto riguarda la delega, puö essere delegato il vicario del tribunale interdiocesano. 2. Nel caso di forum historicum, la fattispecie è la seguente: presso il tribunale competente è stata introdotta una causa, ma in seguito non è pervenuta alla decisione a motivo di perenzione o di rinuncia. Ma posteriormente una delle parti decide di introduire nuovamente la stessa causa. Che cosa fare, se lo stesso tribunale non è piu competente? Il consiglio ha risposto negativamente a taie possibilità e ha indicato che l’attore deve rivogersi al tribunale competente al momento della nuova domanda. Anche con questa affermazione, il legislatore vuole proteggere 1’applicazione esclusiva dei titoli legali di competenza. Sic- come questa risposta dei Consiglio non contraddice aile norme riguardanti le cause di nullité matrimoniale, essa vale anche per queste. Gli interventi della Segnatura Apostolica Anche la Segnatura Apostolica ha partecipato all’opera di tutela dei titoli di competenza delle cause matrimoniali. La Segnatura, öltre al suo ordinario compito per la concessione della commissione e della proroga della competenza, ha pubblicato alcune dichiarazioni e un decreto generale rigardapte la compe- tenza nei processi matrimoniali ehe manifestano il suo grande impegno ad adempiere la funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia affidatagli dal legislatore per tutta la Chiesa. La Segnatura con questi interventi determina piu dettagliatamente i modi in lege applicanda servandi aut legum observantia. 1. Un intervento riguarda il punto 3 dei canone 1673. Questo è un decreto generale emesso nell’anno 1993. La fattispecie contemplata dalla Segnatura fu questa: “Apud quaedam tribunalia haec praxis invaluit ipse Vicarius iudicialis domicilii partis conventae eam non audit, antequam consensum de quo in canone 1673, 3, concedat, sed censet satis esse ut ipsa ad rem a Vicario iudiciali domicilii actricis audita sit vel audiatur”. Secondo il dette decreto “iuxta propriam verborum significationem sine ullo dubio in canone 1673,3, requiritur ut auditio partis conventae praecedat concessionem consensus ex parte eius Vicarii iudicialis”, poi “quae auditio peragenda est a Vicario iudiciali domicilii partis conventae ut ipse rite perpendere possit circumstantias casus, antequam consensum...praestet vel minus” infine “id confirmatur ex loco parallelo in canone 1673, 4”. Ecco la decisione della Segnatura: questa prassi non si puö ammettere (relata praxis admitti nequit). Come si vede, la detta decizione sottolinea ehe le condizioni previste dalla legge devono essere compiute rig- orosamente. 2. Un altro intervento riguarda il foro plerarumque probationum. Questa dichiarazione è stata emessa nell’anno 1989. La Segnatura indica per primo il carattere irritante delle condizioni imposte dal Codice, poi segnala ehe i detti requisiti devono essere interpretati in senso sostanziale, non meramente formale,

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