Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673
278 GÉZA KUMINETZ sia per quanto riguarda la qualità delle prove - non soltanto la loro quantité - che per quanto riguarda Fobbligo di sentire la parte convenuta e di valutare le sue difficoltà di difesa presso il tribunale invocato dall’attore. Sottolinea che non basta una prova qualsiasi ma che occorre avere la maggior parte delle prove; non di quelle presentate inizialmente dall’attore, bensi la maggior parte delle prove da prendere in considerazione fra quelle presentate, o da presentare, da ambedue le parti e da richiedere ex officio. La dichiarazione mette in risalto ehe il vicario giudiziale della parte convenuta deve valutare attentamente le cir- costanze del caso prima di prestare o no, secondo la propria coscienza, il consenso. Per questo motivo ha il diritto di ricevere o raccogliere tutte le necessarie informazioni riguardanti la cosa, in modo da poter formarsi un’opin- ione con la debita conoscenza della causa... l’istanza dello stesso vicario giudiziale, con la quale ricerca le informazioni, non pud essere presa come un segno di diffidenza,...ma deve essere ritenuta al contrario del tutto legittima. II vicario deve valutare specialmente le difficoltà della parte convenuta nel difendersi davanti a quel tribunale, per. es. a causa della diversité della lingua, della grande distanza, ecc. II diritto di difesa esige non solamente ehe la parte sia ascoltata ma anche, se essa vuole, di conoscere e contraddire le prove e le deduzioni addotte sia dalla parte avversa sia d’ufficio. La parte convenuta per poter eccepire, ha il diritto per sua natura di chiedere e di ottenere le debite informazioni sulla cosa, per. es. riguardo al capo di nullité addotto e alie prove proposte, ecc. La Segnatura inoltre sancisce che, in assenza dei vicario giudiziale nella diocesi dove la parte convenuta ha il domicilio, compete al vescovo diocesano dare il consenso, applicando a questo foro la risposta dei Consiglio riguardante il foro dell’attore testé menzionata. Dopo ehe sono stati esaminati gli interventi più importanti delle autorité competenti, possiamo dire ehe il senso della norma è chiaro. Rimane il doveroso compito della retta applicazione della medesima. VI. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 1. L’attività pastorale della Chiesa implica tutti i tre munus incluso anche il munus regendi. Questi tre munus sono inter se intimamente connessi. Quindi non si puö separare l’uno dall’altro. Per il legislatore questo è evidente, e la legislazione non fa altro ehe armonizzare questi aspetti. Le leggi processuali, nel nostro caso i titoli di competenza, proteggono sia la dottrina della Chiesa sui matrimonio ehe il carattere sacramentale dei matrimonio stesso. Puô sembrare che in questo campo il munus regendi sia subordinate al munus docendi e al munus sanctificandi.