Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673
276 GÉZA KUMINETZ prima di dare o negare il consenso, deve accertarsi ehe il foro sia veramente quel foro in cui di fatto colligendae sunt pleraeque probationes, e ehe dalla parte convenuta non venga denegata la difesa. Quindi il vicario giudiziale deve usare grande prudenza e ponderatezza nel dare o negare il proprio consenso. Nel caso d’irreperibilità della parte convenuta, si possono applicare le soluzioni sopra indicate. V. GLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE INTERPRETE E DELLA SEGNATURA APOSTOLICA IN MATERIA Come abbiamo sottolineato, la formulazione dei detto canone non è chiara, percio presso i tribunali la norma è stata applicata in modo diverso, non escludendo 1’abuso. Proprio per questo motivo, ha dovuto intervenire più volte l’autorità ecclesiastica, correggendo l’abuso e chiarificando il senso vero dei canone 1673. Riguardo ai casi concreti, basta fare un riferimento all’articolo di F. Daneels: Brevis introductio ad declarationem de foro plerarumque probationum.20 Abbiamo due interventi da parte dei Pontificio Consiglio dellTnterpretaz- ione dei Testi Legislativi: 1. II detto Consiglio intervenne nel 1986 in difesa dei rispetto dei requisiti imposti dal Codice per la validité del foro delTattore. Il motivo principale, per cui il legislatore introdusse Tobbligo dei consenso del vicario giudiziale della parte convenuta, è quello di garantire il diritto della difesa. Tuttavia questa soluzione non offre alla parte convenuta un’ arma per ostacolare il legittimo diritto dell’attore ad ottenere una dichiarazione giudiziaria sulla validité del proprio matrimonio. Percio il Codice chiede il consenso dei vicario giudiziale e non della parte convenuta, la quale deve essere soltanto ascoltata. In questo modo il vicario puo valutare ponderatamente le diffícoltá manifestate dalla parte convenuta per potersi difendere presso il tribunale della parte attrice, senza ehe esse condizionino necessariamente il consenso dei vicario. Tuttavia 1’intenzione dei legislatore potrebbe vanificarsi se il vicario avesse déllé diffícoltá a sentire la parte convenuta, qualora questa si trovasse lontana dalla sede del tribunale. Questa ipotesi si verifica abitualmente quando nel domicilio della parte convenuta non esiste il vicario giudiziale, perché il tribunale della diocesi è interdiocesano e ha sede in un’altra diocesi. Questa è appunto la fattispecie contemplata dal Consiglio. II problema è stato risolto con Tobbligo che la parte convenuta venga ascoltata dal vescovo diocesano dei suo domicilio. Natural- mente il vescovo diocesano puö soddisfare a questo obbligo personalmente 20 Vedasi la nt. 14.