Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673
274 GÉZA KUMINETZ presso il tribunale interdiocesano che presso il tribunale diocesano. A questa domanda daremo la risposta più avanti, quando parleremo degli interventi dei Dicasteri. Poi il Codice non ammette alcun domicilio interdiocesano perché questo istituto giuridico è legato e limitato alla parrocchia e alla diocesi. Secondo il parere di Ochoa, ci sono degli elementi sufficienti per costituirlo. 3. Il vicario deve sentire o consultare la parte convenuta. Anche questa è una condizione necessaria, cioè tocca la validità del titolo di competenza. Che cosa è l’oggetto di taie consultazione? Tutto ciö che intéressa la parte convenuta in materia, specialmente il diritto di difesa. E che cosa fare, se la parte convenuta citata o interpellata si rifiuta di dare una risposta, oppure non si présenta? In questo caso la condizione imposta dal diritto è compiuta giuridicamente. Quindi il risultato della consultazione non è vincolante. Il silenzio tuttavia non puö ostacolare il libero esercizio dei diritti propri dell’attore. Nel caso in cui la parte convenuta sia irreperibile, diventa praticamente impossibile compiere le con- dizioni imposte dalla legge per realizzare il foro dei domicilio dell’attore ehe perö ha diritto ad esercitare l’azione. Corne si puö risolvere questo problema? Gli autori non sono tutti di parere unanime. Alcuni pensano all’applicazione della norma generale, contenuta nel canone 1409, ehe prevede un titolo di competenza per il domicilio delFattore. Ma in questo caso, applicando la norma, esiste una condizione essenziale: dummodo aliud forum legitimum non suppetat. Nei casi di nullité matrimoniale esiste sempre un altro foro legittimo, il foro della celebrazione dei matrimonio. Allora dobbiamo segliere una altra via per risolvere il problema. Padre Ochoa ci offre due possibilité. La prima sta nel riversare la situazione dal numero 3 sui numero 2 del canone 1673. Il foro del domicilio o quasi-domicilio del convenuto è sempre competente senza condiz- ioni. Perö il Codice non ammette più il domicilio o quasi-domicilio legale tra i coniugi, ma soltanto - secondo il canone 104 - il domicilio o quasi-domicilio comune. Tuttavia i coniugi, per il solo fatto di essertali, hanno un domicilio o quasi-domicilio comune, che si perde soltanto a tenore del canone 106, cioè con la partenza o l’abbandono del luogo, e con l’intenzione di non ritornarvi più. Il domicilio comune quindi perdura finché non si prova l’intenzione di non tornarvi più. Allora si traita di presunzione di diritto. Cosi “il domicilio comune giuridicamente esiste e puö essere operativo finché il coniuge interessato (irreperibile) non dimostri il contrario.”17 La seconda possibilité: se la summenzionata presunzione di diritto non puö essere mantenuta perché dalla parte convenuta, resa irreperibile è stato provato il contrario, rimane allora la via dei numero 3 del canone 1673, presentando il libello “presso il tribunale dei domicilio canonico dell’attore con l’intenzione di verificare le condizioni dei canone, il ehe diventerá poi impossibile per l’irreperibilité della parte con17 Ochoa, Ititoli (nt. 1), 168.