Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673
TITOLI DI COMPETENZA NELLE CAUSE DI NULLITÀ 265 I. LA NOZIONE DI GIURISDIZIONE Il potere nella Chiesa ö unico, sacro, ma dobbiamo distinguere fra i suoi diversi settori. La più importante distinzione è la seguente: il potere di giuris- dizione e il potere dell’ordine. Il termine di giurisdizione fu usato nel Codice 1917 per indicare la potestas regiminis. Il nuovo Codice lo usa piuttosto nel campo del diritto processuale, per indicare la potestà giudiziale. Sappiamo ehe nella denominazione “potestà di giurisdizione” viene compreso l’insieme dei poteri esistenti nella chiesa che hanno senso strettamente giuridico, in quanto hanno una proiezione estema e vincolante, e comprende qualsiasi potestà necessaria aU’autorità per dirigere la comunita al suo fine. Taie potere fa parte dei munus regendi che riguarda tre settori, cioè la potestà legislativa, la potestà giudiziale e la potestà ammininstrativa. Quindi giurisdizione significa potere giuridico. La potestà giudiziale, in quanto parte della potestà di giurisdizione, consiste nel giudicare, cioè nel dichiarare il diritto in situazioni controverse, applicando il diritto stesso. Nel nostro caso la potestà di giurisdizione, nelle cause di nullità matrimoniale viene esercitata mediante i tribunali ecclesiastici. Ma quai è il tribunale che puö e deve giudicare validamente e legittimamente una controversia? Questa domanda solleva perö il problema della competenza. II. LA NOZIONE DI COMPETENZA Possiamo costatare con P. Gaspard, che “il concetto di competenza, sebbene sia uno di quelli più frequentemente usati nel mondo giuridico, è anche uno di quelli menő studiati in proporzione della sua importanza...Si tratta invero di una voce che ha non uno, ma molteplici significati”3. Riguardo al contesto dei titoli di competenza giudiziale, seguiamo il parere di Ochoa, prescindendo dai concetti civilistici. Lui prende in considerazione le definizioni di tre autori famosi. Il primo autore è Michele Lega: “Competentia est iurisdictio qua pollet iudex ad instaurandum iudicium... Competentia enim differt non solum a iurisdictione, uti species a genere, sed maxime uti concretum ab abstracto. Iurisdictio dicit in genere et abstracte potestatem iuris dicendi, scilicet iudicandi; competentia in specie et in concreto dicit determinatam potestatem iudicandi attributam certo iudici quoad certas causas et in certo territorio”. II secondo autore è Felice Cappello: “Competentia est ambitus iurisdictionis seu potestas quae iudici competit circa causam sibi propositam, omnibus circumstantiis - loci, rei, materiae, personae - consideratis...Quilibet iudex pollet iurisdictione, non semper vero competens est in omnes causas. Iurisdictio est veluti genus, 3 P. Gasparri, Competenza in materia aministrativa, in Enciclipedia dei diritto, vol. 8, Milano 1961,33.