Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici

GIUDICI ECCLESIASTICI 261 b) L’atto giuridico di trasferimento comprende due cose: la perdità dell’uf- ficio a quo e concessione di un altro ufficio {ad quodfit translatio). Questo atto dipende principalmente dalla volontà dell’autorità competente di provvedere all’ufficio ehe si perde e insieme all’ufficio ehe viene affidato (can. 190 - § 1). È certamente utile ehe il trasferimento non sia forzoso (contro la volontà del titolare dell’ufficio) ma volontario (can. 190 - § 1). È vero, ehe sia il vicario giudiziale ehe il giudice, possono perdere l’ufficio per il trasferimento fatto dali’autorité competente.73 Inoltre è richiesta, per il trasferimento forzoso, una causa grave e il giudice ha sempre diritto di esporre le ragioni contrarie (can. 190 - § 2).74 Il trasferimento si attua per il decreto deU’autorità competente e il giudice perde Fufficio con il possesso del secondo ufficio, a meno ehe non sia stato disposto altro dali’autorité competente (can. 191 - § 1). c) Infine si deve dire, ehe sia il vicario giudiziale ehe il giudice ecclesiastico, possono perdere l’uffico anche per la privazione che ha la natura penale. La privazione dell’ufficio del giudice puö essere effettuata solamente a norma del diritto (can. 196). Trattandosi di una pena, si seguono le norme penali della Chiesa (libro VI del codice). Il modo di procedere per l’applicazione di una pena espiatoria è il processo penale giudiziario e si devono seguire le norme del processo penale canonico (l’indagine previa-cann. 1717-1719; lo svolgimento dei processo - cann. 1720-1728) e per applicare la pena cann. 1341-1353. Contro la privazione dell’ufficio, il giudice rimosso ha la possibilité di presen- tare l’appello o ricorso contro la sentenza o decreto con effetto sospensivo (can. 1353). Il momento in cui la privazione produce l’effetto è quello dell’applica- zione della sentenza, vale a dire, la notizia certa della prima sentenza o, nel caso di ricorso, della sentenza definitiva.75 174), puö accettare la rinuncia presentata dal vicario giudiziale? Credo di si, perché la rinuncia è principalmente un’atto di volontà dei vicario giudiziale e ritengo che, in questa ipotesi, l’amministratore diocesano puö nominare nuovo vicario giudiziale, se non esiste neppure uno. Certamente l’amministratore diocesano puö accettare la rinuncia presentata dal giudice diocesano. 73 In caso della sede vacante, 1’amministratore diocesano non puö trasferire in modo forzoso il vicario giudiziale (include in qualche modo la rimozione), ma puö trasferirlo in modo volontario (include in qualche maniera la rinuncia). 74 La causa, cioè motivi, è sempre un punto delicato nel caso di trasferimento forzoso. In alcuni casi puö provocare il ricorso contro il decreto del trasferimento (per es. si tratta del trasferimento non fondato nel bene pubblico e sorto per motivi di avversione pesonale, ecc.). In linea del principio si deve dire che la gravità della causa di trasferimento sia sempre valutata dali’autorité competente. 75 Cf. García Martín, Le norme generali (nt. 4), 636-637.

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