Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici
260 JÁN DUDA tente della Chiesa (can. 194 - § 2). L’autoritá competente, a mio avviso, è il vescovo diocesano o moderatore del tribunale. 3. La rinuncia, il trasferimento a la privazione dei giudici ecclesiastici 22. Altre modi di perdita dell’ufficio dei giudice ecclesiastico sono: la rinuncia, il trasferimento e la privazione. Il codice non stabilisée le norme specifiche al riguardo, pereié si devono osservare le norme generali del codice: cann. 187-189 (la rinuncia), cann. 190-191 (il trasferimento), can. 196 (la privazione). a) Il primo requisito della rinuncia è la responsabilité del rinunciante,69 il secondo requisito è una giusta causa,70 il terzo requisito è la liberté del giudice rinunciante.71 Certamente, il vicario giudiziale ed i giudici possono presentare la rinuncia aU’autorité competente per la provvista dell’uffício, ma l’atto di rinuncia deve essere accettata per essere efficace.72 69 CIC 1983, can. 187: Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico... renuntiare. Per questo non è valida la rinuncia presentata dal minorenne (can. 97 - § 1), o dall’uomo che non ha l’uso della ragione, cioè che non sia sano di mente o sia in uno stato mentale in cui non sia resposabile, per es. Io stato di l’ubriachezza, ecc. (can. 99); neanche si è responsabile della rinuncia fatta per dolo o errore sostanziale (can. 188). 70 CIC 1983, can. 187: Quisquis... potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare. Gusta causa ha fondamenti soggettivi (sorte in rinunciante e considerate da lui come un motivo valido per fare la rinuncia) ed oggettivi, cioè quelli ehe riguardano il bene publico della Chiesa. Julio Garcia Martin serivé che “Il giudizio sulla causa spetta aU’autorità competente per accettare i menő la rinuncia e le cause quindi devono fondate sia da parte del rinunciante sia da parte dell’autorité, la quale, senza una giusta causa, non deve accettare la rinuncia” - cf. García Martín, Le norme generali (nt. 4), 618. A mio avviso, la giusta causa in caso della rinuncia è solo per la licéité, se non è stabilito espressamente altro dal diritto (cf. il can. 10). Manca la giusta causa quando c’è simonia sia da parte del rinunciante sia da chi l’accetta e di consequenza la rinuncia fatta con simonia è nulla in forza del can. 188. 71 CIC 1983, can. 188: Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso,... ipso iure irrita est. La rinuncia fatta per timore è un atto guridico viziato, difettoso. La causa del difetto (il pericolo imminente o futuro) proviene dall’estemo, ma incide nell’animo della persona. Si tratta di una violenza morale. Di principio l’atto posto per timore è valido, a meno ehe non sia disposto altro dal diritto (can. 125 - § 2). Il can. 188 è una eccezione da questo principio: la rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, è nulla ipso iure. Il timore deve essere grave (can. 188): questo non dipende soltanto da cause esteme, ma anche dalle condizioni personali del giudice rinunciante o deli’autorité che ha competente l’accettare la rinuncia. Il male imminente (causa dei timore) puö essere in se leggero, ma per la persona ehe lo subisce puö essere grave. Il timore deve essere ingiustamente incusso (can. 188): è tale quando è prodotto da una causa ingiusta, sia quanto riguarda l’istanza sia per quanto riguarda l’osservanza delle norme giuridiche, cioè il male imminente è stato provocato per i motivi ingiuste, sia dal punto di vista dell’ordine giuridico sia dal punto di vista dell’istanza- cf. García Martín, Le norme generali (nt. 4), 443-445. 72 Di condequenza, si pone una domanda: se l’amministratore diocesano ehe non puö nominare il vicario giudiziale, se gié ne esiste unó (cf. Arroba, Diritto processuale [nt. 1],