Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Zenon Grocholewski: Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa
196 ZENON GROCHOLEWSKI Art. 124 — Ipsius quoque est: 1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere; 2° videre de petitionibus Sedi Aposto- licae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam; 3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare; 4° approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium in- terdioecesanorum. Art. 125 - Signatura Apostolicae lege propria regitur. 3. La varietà di competenze Art. 124-AI medesimo compete anche di: 1° esercitare la vigilanda sulla retta am- ministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori; 2° giudicare circa le petizioni rivolte alia Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alia Rota Romana, o un altra grazia riguardante l 'amministrazione della giustizia; 3°prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore; 4° concedere l ’approvazione, riserva- ta alia Santa Sede, dei Tribunale di appello, come pure promuovere e ap- provare Terezione di Tribunali inter- diocesani. Art. 125 — La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge. Questa normatíva, da una parte, riafferma ehe la Segnatura Apostolica è tribunale supremo, sia per quanto concerne la giustizia ordinaria sia per quanto riguarda la giustizia amministrativa, e, d’altra parte, chiaramente costata ehe essa non è soltanto tribunale, ma svolge anche altre funzioni ehe comunque si riferiscono ali’amministrazione della giustizia nella Chiesa. In realtà, la Segnatura Apostolica è divisa in tre «sezioni» (nel senso di tre diverse specie di attività), ed ad ognuna di esse corrisponde un diverso organo negli ordinamenti statali. Nella prima sezione la Segnatura Apostolica è supremo tribunale della giustizia ordinaria, e quindi assomiglia alie corti di cassazio- ne. Nella seconda sezione è al vertice degli organi della giustizia amministrativa, e assomiglia quindi ai supremi tribunali amministrativi nelle legislazioni civili. Nella terza sezione, invece, la Segnatura non è tribunale, ma organo ammini- strativo riguardante l’amministrazione della giustizia nella Chiesa, paragonabile principalmente ai ministeri di giustizia negli ordinamenti statali.