Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Zenon Grocholewski: Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa
IL MINISTERO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA 197 n. La prima sezione (art. 122) Nella prima sezione, come ho già notato, la Segnatura Apostolica si trova all’apice della giustizia ordinaria (concernente le cause giudiziarie contenziose e penali), e quindi assomiglia ai supremi tribunali della giustizia ordinaria negli ordinamenti statali (e cioè alla Corte di Cassazione in Italia, Cour de Cassation in Francia, Bundesgerichtshof in Germania, Oberster Gerichtshof in Austria). Tali tribunali supremi non sono tribunali di appello, ma la loro specificità consiste nel fatto ehe «cassano» (corte di cassazione) le sentenze. L’art. 122 della Pastor bonus indica sei competenze della Segnatura Apostolica quale supremo tribunale della giustizia ordinaria (nn. 1° e 3° contengono due competenze). Infatti, secondo detto articolo, essa giudica: 1. Le querele di nullità contro le sentenze della Rota Romana I cann. 1620 e 1622 indicano quando una sentenza sia nulla (rispettivamente di nullità insanabile o sanabile). Secondo il CDC, competente per esaminare la querela di nullità - diversamente che generalmente negli ordinamenti statali - è lo stesso tribunale che ha emanato la sentenza (can. 1624) oppure, quando la querela di nullità viene proposta insieme con l’appello, il tribunale d’appello (can. 1625). Tale norma non vale per la Rota Romana. Se si vuole proporre la querela di nullità contro una sentenza rotale, lo si puö fare soltanto davanti alia Segnatura Apostolica. In tal caso, la Segnatura Apostolica giudica unicamente la querela di nullità, cioè, qualora dichiari nulla la sentenza rotale, la causa torna alla Rota Romana che la deve giudicare di nuovo nello stesso grado. Di conseguenza, quando qualcuno intende proporre la querela di nullità insieme con Tappello contro una sentenza rotale, prima deve essere trattata la querela di nullità davanti alia Segnatura Apostolica e soltanto dopo - qualora non consti della nullità - 1’appello davanti al tumo superiore della Rota Romana.10 2. Le petizioni per ottenere la «restitutio in integrum» contro le sentenze della Rota Romana Una sentenza ehe non è nulla e non è più appellabile (cf. can. 1629), ossia che è passata in giudicato, potrebbe dimostrarsi manifestamente ingiusta. In tal caso il can. 1645 al § 1 prevede la possibilità di chiedere la «restitutio in integrum», cioè ehe la causa venga ripristinata alio stato in cui si trovava prima 10 Cf. Normae speciales (nt. 2), art. 19 § 5.