Folia Canonica 2. (1999)
BOOK REVIEWS
BOOK REVIEWS J. Vernay, II Diritto nella Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1998,251 pp. II testo di Vernay è una buona introduzione al diritto canonico, un buon servizio alia pastorale e alla vocazione cristiana. La sua originalità consiste nella maniera in cui è redatto e in cui potrebbe essere usato: domande - risposte raccolte in nove capitoli: 1. Diritto canonico o diritto ecclesiale; 2. II codice del 1983 e l’eredità del passato; 3.1 fedeli di Cristo ne “Il popolo di Dio”; 4.1 fedeli laici; 5. Il Papa e il collegio episcopale, il sinodo dei vescovi, i cardinali; 6. Il vescovo al servizio dei suo popolo; 7. Parrocchie, servizi, movimenti; 8. Gli istituti di vita consacrata; 9. Sacramenti e parola di Dio. Desideriamo esaminare alcune affermazioni dell’Autore. Nella Premessa, egli indica 1’oggetto e i limiti della sua opera: «Far conoscere il diritto della Chiesa cattolica a coloro ehe non ne hanno nessuna nozione o ehe lo considerano con idee preconcette» (p. 7). A partire dal 18 ottobre 1990, Punico Corpus luris Canonici della Chiesa cattolica è formato dal Codice per la Chiesa latina, da quello per le Chiese orientali cattoliche e dalla costituzione apostolica Pastor Bonus (Cf. L’Oss. Rom., 27/10/90, p.6). Dunque, il nostro A. non présenta il diritto della Chiesa cattolica, ma solo quello della Chiesa latina, con un solo paragrafo dedicato al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (pp. 26-27). Alia p. 27 egli afferma che il sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale procede all’elezione dei Patriarca e a quella dei Vescovi (previo consenso dei Papa). Secondo il can. 182 §3 CCEO, il Romano Pontefice non dà il consenso, ma Vassenso alPelenco dei candidati all’episcopato. Alia p. 67 si paria di laico permanente, ma si tratta di diacono permanente. Alia p. 210 Vernay dice: «Un battezzato non cattolico (ortodosso, protestante, anglicano) puo essere ammesso con un padrino cattolico, ma solamente come testimone del battesimo». Per Pammissione di non cattolici alla funzione di padrini, a causa dei vincoli di parentela o d’amicizia, i due Codici presentano delle differenze. Il CCEO contempla solo i cristiani orientali acattolici, cioè gli ortodossi; ma in nessun modo si puö accettare ehe Punico padrino di un cattolico sia un ortodosso. Il CIC non fa differenza tra protestante ed ortodosso ed afferma ehe non puo essere ammesso corne padrino un non cattolico, ma solo corne testimone del battesimo insieme ad un padrino cattolico; ma dagli Acta Commissionis si deduce che in questa proibizione non sono compresi gli acattolici ortodossi.1 Nel Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti n. 10 si afferma che si puö ammettere come testimone cristiano del battesimo un battezzato non facente parte della comunità cattolica; quanto agli orientali acattolici, deve essere osservata la disciplina speciale per le Chiese orientali.2 Il Decr. Promul1 Communicationes 15 (1983) 182: «Notatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire». 2 A. Donghi (ed.), Iprenotanda dei nuovi testi liturgici, Milano 1989, 32.