Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia

LE ESPRESSIONI CANONICHE DEL MATRIMONIO NELLA STORIA 35 matrimonio. Le testimonianze sono spesso complicate, contraddittorie e difficili da interpretare, ma malgrado la disapprovazione e le pene, ehe vanno fino alla scomunica, previste per quelli ehe in vita del primo coniuge contraggono un altro matrimonio, i testi canonici dell’epoca non pronunciano la nullità giuridica dei secondo matrimonio dopo la rottura del primo29. Anzi il Concilio di Cartagine del 407, rifiutando per la disciplina evangelica ed apostolica il nuovo matrimonio di quelli ehe dopo essersi separati dal primo coniuge vogliono risposarsi, per rendere impossibile questo, vuol domandare una legge dall’im- peratore. I vescovi africani non sembrano quindi essersi ritenuti competenti o capaci di far valere la legge deU’indissolubilità30. La legislazione civile degli ultimi secoli dell’Impero Romano ha disposto diverse volte su questioni che riguardano la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio nella vita del coniuge precedente. Queste norme non erano sempre conformi alla concezione della Chiesa. Per il caso di prigionia di guerra (e di schiavitù conseguente) era prevista per l’altro coniuge la possi­bilità di contrarre dopo un certo periodo un nuovo matrimonio. La regola- mantazione romana sembra pero riferirsi più alla morte presunta ehe alla soluzione dei matrimonio31. Il diritto romano tardivo conosceva pure la soluzione statale dei matrimonio come pena32. Nella questione dei repudium ehe comportava il divorzio per 1’iniziativa di una delle parti o, secondo alcune costituzioni, anche di comune accordo, la regolamentazione dei motivi e delle possibilità di risposarsi immediatamente o dopo un certo periodo si variava diverse volte33. Anche se la legislazione imperiale cercava di ridurre il divorzio, rispondendo cosi probabilmente alie intenzioni della Chiesa, nel diritto civile dell’antichità è rimasto possibile in alcuni casi di contrarre un nuovo matrimonio dopo il divorzio34. 3. La celebrazione dei matrimonio Come dicevamo, inizialmente i cristiani non avevano un proprio rito costi- tutivo e necessario per contrarre il matrimonio. Anche se nella lettera di Sant Ignazio di Antiochia a Policarpo35 si legge che i cristiani devono sposarsi con 29 Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 75. 30Registri ecclesiae Cartaginensis excerpta 102: Concilia Africae 345-525, ed. Ch. Munier (CCL 149), Tumholti 1974, 218; Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 76. 31 Cf. Cod. 5.17.7 (337); Nov. 22.7 (535); Nov 117.11 (542). 32 Cf. CTh 9.42.1; Cod. 5.16.24.2 (interpolazione); Cod. 5.17.1 (interpolazione). 33 Cf CTh 3.16.1 (331); CTh 3.16.2 (421); Cod. 5.17.9 (497 - repudium di comune accordo!); Cod. 5,17,10-12; Nov. 22 (536 - intero codice matrimoniale); Nov. 117 (542); Nov. 134 (556); Nov. 140 (566). 34 Cf. Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 84. 35 Polyc. 5, 2.

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